 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Le violazioni formali e la relativa definizione

Articolo

Fisco

Le violazioni formali e la relativa definizione

martedì, 02 aprile 2019

Le violazioni suscettibili di essere punite con sanzioni amministrative tributarie vengono solitamente suddivise in “sostanziali” (collegate a un’imposta o a una maggiore imposta) e “formali” (collegate ad un omesso / irregolare / incompleto adempimento del contribuente).

Tra le sanzioni formali, tuttavia, occorre fare un’ulteriore distinzione: se infatti una violazione è “meramente” formale, l’autore della stessa non è punibile (art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997). Questo tipo di sanzioni (solitamente previste in misura fissa) riguarda i comportamenti che non danno luogo ad alcun debito di imposta, né sono suscettibili di ostacolare i controlli (circolare dell’Agenzia delle Entrate 3.8.2001, n. 77/E, par. 3.1).

Per quanto riguarda le sanzioni formali, ma non “meramente”, l’art. 9, comma 1, del D.L. 23.10.2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2018, n. 136, ne consente la “sanatoria” agevolata: deve comunque trattarsi di violazioni che non incidono sulla base imponibile e sulle imposte (ma, si ritiene, rimangono ordinariamente sanzionabili in quanto astrattamente atte ad ostacolare i controlli).

Scritto da: Carrirolo Fabio

Aspetti generali

Le sanzioni amministrative tributarie possono o meno essere collegate a comportamenti che incidono sull’imponibile o sull’imposta dichiarata (o da dichiarare, o accertata, o versata). In determinati casi, le sanzioni colpiscono solamente dei comportamenti (omessi / tardivi / irregolari adempimenti) previsti dal legislatore ma inidonei ad influire sulla “sostanza” del rapporto tributario.

Occorre però distinguere tra violazioni (e relative sanzioni) formali e “meramente formali”.

Come si è detto, la natura “meramente formale” della violazione è motivo di non punibilità degli autori della stessa (art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997).

Questo tipo di sanzioni (solitamente previste in misura fissa) riguarda i comportamenti che si traducono in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta (circolare dell’Agenzia delle Entrate 3.8.2001, n. 77/E, par. 3.1).

Al riguardo, secondo l’Agenzia, può rendersi necessaria un’attività valutativa degli uffici, volta a stabilire se in concreto la specifica sanzione sia o meno suscettibile di ostacolare l’attività di controllo.

Sempre secondo la lettura dell’Agenzia delle Entrate, questa causa di non punibilità è ritenuta inapplicabile in presenza di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in assenza di imposte (le imposte potrebbero risultare dovute anche se i relativi imponibili non sono stati dichiarati).

È del tutto comprensibile, in effetti, che le sanzioni che scaturiscono esclusivamente da un’attività ricostruttiva dell’amministrazione finanziaria, ad esempio nel caso dei cosiddetti evasori totali, non abbiano natura formale (nessuna forma poteva essere richiesta, in assenza di adempimenti correttamente eseguiti), ma sostanziale.

Rimangono inoltre sanzionabili le violazioni per le quali l'esistenza del pregiudizio all'attività di controllo è ritenuta palese (es.: mancata o tardiva restituzione di un questionario inviato al contribuente; inottemperanza all'invito a comparire in ufficio: in questi casi, l’attività – in senso lato – ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati