Aspetti generali
Le sanzioni amministrative tributarie possono o meno essere collegate a comportamenti che incidono sull’imponibile o sull’imposta dichiarata (o da dichiarare, o accertata, o versata). In determinati casi, le sanzioni colpiscono solamente dei comportamenti (omessi / tardivi / irregolari adempimenti) previsti dal legislatore ma inidonei ad influire sulla “sostanza” del rapporto tributario.
Occorre però distinguere tra violazioni (e relative sanzioni) formali e “meramente formali”.
Come si è detto, la natura “meramente formale” della violazione è motivo di non punibilità degli autori della stessa (art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997).
Questo tipo di sanzioni (solitamente previste in misura fissa) riguarda i comportamenti che si traducono in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta (circolare dell’Agenzia delle Entrate 3.8.2001, n. 77/E, par. 3.1).
Al riguardo, secondo l’Agenzia, può rendersi necessaria un’attività valutativa degli uffici, volta a stabilire se in concreto la specifica sanzione sia o meno suscettibile di ostacolare l’attività di controllo.
Sempre secondo la lettura dell’Agenzia delle Entrate, questa causa di non punibilità è ritenuta inapplicabile in presenza di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in assenza di imposte (le imposte potrebbero risultare dovute anche se i relativi imponibili non sono stati dichiarati).
È del tutto comprensibile, in effetti, che le sanzioni che scaturiscono esclusivamente da un’attività ricostruttiva dell’amministrazione finanziaria, ad esempio nel caso dei cosiddetti evasori totali, non abbiano natura formale (nessuna forma poteva essere richiesta, in assenza di adempimenti correttamente eseguiti), ma sostanziale.
Rimangono inoltre sanzionabili le violazioni per le quali l'esistenza del pregiudizio all'attività di controllo è ritenuta palese (es.: mancata o tardiva restituzione di un questionario inviato al contribuente; inottemperanza all'invito a comparire in ufficio: in questi casi, l’attività – in senso lato – ...