Excursus normativo
Sulla scia della legislazione europea tesa a favorire la liberalizzazione e la privatizzazione dell’economia, agli inizi degli anni ‘90 in Italia si avviò una profonda modifica del sistema creditizio. La cd. legge Amato, attuata con D.Lgs. n. 356/1990, procedette alla privatizzazione delle banche pubbliche attraverso la trasformazione degli istituti di credito di diritto pubblico in società per azioni. In pratica, in base a tale disposizione si è pervenuti alla costituzione di due distinti soggetti, l’ente di diritto pubblico conferente, la “fondazione bancaria, e la società conferitaria, ovvero la banca vera e propria. Per grimaldello fu utilizzato uno speciale regime tributario che incentivò la trasformazione.
Ma è solo con la successiva Legge Ciampi, attuata con D.Lgs. n. 153/1999 che l’assetto delle fondazioni tende ad assomigliare a quelli degli enti di diritto privato con piena autonomia statutaria e gestionale.
Nello specifico le fondazioni sono tenute a perseguire fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, operando nel rispetto del principio di economicità e gestendo il patrimonio in modo da ottenerne un’adeguata redditività. I settori di intervento svariano da quelli della ricerca scientifica, all’istruzione, all’arte, alla sanità, alla conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, piuttosto che all’assistenza alle categorie sociali più deboli. I suoi organi di governo vengono individuati tre organi necessari con funzioni, rispettivamente, d’indirizzo, di Amministrazione e di controllo.
Il decreto, inoltre, impose alle fondazioni la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle aziende bancarie. Al 31 dicembre 2017 su 88 Fondazioni 35 non hanno più alcuna partecipazione nella banca originaria.
Una ulteriore riforma delle fondazioni bancarie è avvenuta con la legge Finanziaria 2002, nella quale sono stati estesi gli ambiti d’intervento includendo quelli di alta valenza sociale e sono state aumentate qualitativamente le ...