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Rilascio di certificati di origine, visti e attestati di libera vendita. Dal 1° Giugno le domande potranno essere presentate solo online. Emanate nuove linee guida dal MISE

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Rilascio di certificati di origine, visti e attestati di libera vendita. Dal 1° Giugno le domande potranno essere presentate solo online. Emanate nuove linee guida dal MISE

mercoledì, 27 marzo 2019

Via alla completa dematerializzazione dei certificati di origine non preferenziali e della procedura per il loro rilascio. Da Giugno l’unica modalità ammessa per presentare le domande è quella telematica.

Con nota circolare n. 62321 del 18 marzo 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le nuove linee guida relative alle modalità mediante cui le Camere di Commercio dal prossimo 1° giugno dovranno gestire la procedura per il rilascio dei certificati di origine non preferenziali, visti e attestati di libera vendita; competenza attribuita alle Camere di Commercio dalla L. 29 dicembre 1993 n. 580.
Le nuove linee guida vanno a sostituire le precedenti disposizioni emanate in materia nel 2009 dal MISE di concerto con Unioncamere (nota circolare 075361 del 29 agosto 2009).

Il documento del 18 marzo 2019 è teso ad armonizzare le modalità e le procedure di rilascio e controllo dei documenti necessari alle imprese per esportare i propri prodotti e per operare nei mercati internazionali, in modo da assicurare un comportamento omogeneo nelle regole di rilascio. Viene così imposto l’obbligo della presentazione della domanda unicamente in modalità telematica da parte degli operatori economici al fine di accelerare e facilitarle le procedure di rilascio dei certificati mediante gli strumenti digitali. In conformità a quanto previsto dal CAD (Codice dell’amministrazione digitale), con riferimento modalità di comunicazione con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, il MISE prevede dunque che con decorrenza 1 giugno 2019, la domanda di rilascio del certificato di origine debba essere presentata unicamente in modalità telematica, utilizzando le piattaforme informatiche delle Camere di commercio e debba essere firmata digitalmente dal richiedente. A partire dalla medesima data viene soppresso il visto “conformità di firma” sostituito definitivamente dal “visto poteri di firma”.


Eccezioni alla modalità telematica


Resta possibile utilizzare la modalità tradizionale con presentazione della domanda cartacea allo sportello camerale in via residuale esclusivamente nei seguenti casi:
 

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