La vicenda
Un condomino distaccato dall’impianto centralizzato di riscaldamento, assumendo la legittimità del distacco giacché supportato dalla preventiva comunicazione con relazione tecnica, impugna la delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo riscaldamento che gli attribuisce la spesa per la quota fissa dei consumi, lamentando la violazione dell’art. 1118 c.c, quarto comma che prevede l’esonero dalla spesa per i consumi in caso di distacco.
Contesta altresì l’omessa espressa approvazione delle tabelle di fabbisogno energetico utilizzate per la ripartizione della quota fissa, delle quali il condominio si limitava a prendere atto.
Il quadro normativo di riferimento
La legge n. 10/1991 all’art. 26, quinto comma già prevedeva l’obbligo di ripartire le spese secondo i consumi individuali effettivamente registrati laddove si fosse adottato il sistema di contabilizzazione del calore, che l’art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 102/2014 ha reso obbligatorio per tutti gli stabili con impianto centralizzato (il termine per adeguarsi è spirato il 30 giugno 2017). Il citato comma 5 dell’art. 9, D.Lgs. n. 102/2014 specifica ulteriormente i criteri, vincolanti ed inderogabili, per ripartire le spese del riscaldamento contabilizzato, operando un rinvio a quelli indicati nella Norma UNI 10200 (ultima revisione è dell’ottobre 2018), che assurge così al rango di legge vincolante erga omnes da mera norma ad adesione volontaria.
La norma UNI 10200 differenzia:
- la spesa per il consumo per riscaldare i locali ad uso collettivo, da ripartire in base ai millesimi di proprietà;
- la spesa per il consumo volontario cd. componente variabile del consumo, corrispondente ai prelievi individuali discrezionali, da ripartire in base ai consumi personali rilevati dal contatore o ripartitore;
- la spesa per il consumo involontario cd. componente fissa, ovvero i ...