Con la sentenza n. 12546/2019, la Cassazione, intervenendo sulla responsabilità del gestore di un blog in un caso di diffamazione, ha sottolineato con un’approfondita argomentazione che sostanzialmente ripercorre le ultime pronunce della stessa Corte di legittimità e quelle della giurisprudenza dell’Unione, la diversità tra internet provider e amministratori di blog.
La Cassazione precisa che gli amministratori dei blog non possono essere qualificati come fornitori di servizi internet ai sensi della direttiva n. 31 del 2000, pertanto ad essi non possono applicarsi le esenzioni di cui all’art. 15 della stessa direttiva 31/2000 previste invece per gli ISP, secondo cui i provider non hanno un obbligo generale di sorveglianza; i blogger, non forniscono alcun servizio, ma si limitano a mettere a disposizione degli utenti una mera piattaforma con la quale consentono agli stessi di interagire mediante la pubblicazione di contenuti e commenti su vari temi proposti dal blog.
Nel blog possono intervenire anche soggetti terzi, che possono rimanere anonimi, ad ogni modo, il gestore del blog, sebbene non possa essere qualificato come prestatore di servizi nella società dell’informazione, al pari di questi, non può essere ritenuto personalmente responsabile per tutto quanto scritto sul proprio sito anche da altri soggetti, ragionando a contrario si finirebbe per estendere a dismisura il suo dovere di vigilanza, provocando un eccessivo onere a carico dello stesso.
Se però il blog viene dotato di alcuni filtri nella pubblicazione dei contenuti, per scongiurare conseguenze negative, è come se il gestore agisce da moderatore e, in tal caso, è tenuto a controllare ed approvare i commenti prima che questi siano pubblicati. Il blogger comunque in via generale non ha un obbligo di controllo preventivo su quanto accade sul suo blog, ma quando ha conoscenza di una violazione di diritti perpetrata a mezzo del proprio sito ...
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Il gestore del blog non è un internet service provider, ma entrambi possono essere responsabili se non rimuovono i contenuti illeciti di cui hanno conoscenza
venerdì, 22 marzo 2019

La Corte di Cassazione con tre sentenze ravvicinate è tornata a discutere di responsabilità degli operatori della rete. Nello specifico, ha precisato l’estensione della responsabilità del blogger e dell’internet service provider che svolge attività di caching negli illeciti perpetrati da terzi a mezzo dei canali web da loro gestiti.