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Il calcolo dell’ULA all’interno degli incentivi: analisi degli aspetti principali

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Lavoro

Il calcolo dell’ULA all’interno degli incentivi: analisi degli aspetti principali

martedì, 19 marzo 2019

Il calcolo dell’incremento occupazione netto rappresenta un elemento comune legato da parecchi anni alla fruizione di numerosi benefici contributivi, molti dei quali sono stati confermati/prorogati anche dalla Legge di Bilancio 2019, a titolo di esempio si citano il Bonus Sud, la garanzia giovani e l’assunzione di donne e over 50.

Scritto da: Vivenzi Celeste

La normativa che ha introdotto tale “procedimento di calcolo” è l’art. 40 del Reg. UE n. 800/2008 e l’INPS ha recepito la norma con la Circ. n. 111/2013 dettando le modalità da seguire al fine di determinare l’incremento in oggetto denominato ULA (Unità Lavorative per Anno) e in seguito, con la Circ. n. 41 del 2017, l’Istituto è intervenuto per chiarire alcuni aspetti importanti applicativi dopo l’intervento del Ministero del Lavoro con l’Int. n. 34/2014 in materia.

In via generale, gli incentivi sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Reg. (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”. Tuttavia, nel caso di superamento del limite, ne è consentita comunque la fruizione qualora l’assunzione costituisca “incremento occupazionale netto”, nei limiti dell’intensità dell’aiuto, in conformità dell’art. 32 del Reg. (Ue) n. 651/2014.

La normativa generale in materia di ULA: focus sulle regole utili per il calcolo

La Circ. n. 111 del 24 luglio 2013 dell’INPS ha introdotto i seguenti punti fondamentali utili ai fini del calcolo ULA:

  1. la base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio;
  2. devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia;
  3. il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa in quanto si conteggia il lavoratore sostituito;
  4. il lavoratore stagionale equivale al lavoratore a tempo determinato;
  5. i lavoratori intermittenti: ...
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