 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
La figura del socio lavoratore nelle cooperative di produzione e lavoro: la legge n. 142/2001

Articolo

Società

La figura del socio lavoratore nelle cooperative di produzione e lavoro: la legge n. 142/2001

martedì, 19 marzo 2019

Le società cooperative rappresentano un’unione autonoma e volontaria di individui che si prefiggono la soddisfazione di propri bisogni economici, sociali e culturali mediante la creazione di una società di proprietà comune, controllata in modo democratico.

Le società cooperative si costituiscono per il perseguimento del cd. “scopo mutualistico”, caratteristica immanente che deve essere presente in tutte le società cooperative, indipendentemente dalle modalità concrete attraverso cui le stesse operano.

L’approfondimento che segue, nel prosieguo dell’analisi delle caratteristiche salienti delle società cooperative, ha l’obiettivo di delineare la figura del socio lavoratore nelle cooperative di produzione e lavoro, rivisitata e compiutamente disciplinata dalla legge 3 aprile 2001 n. 142.

Scritto da: Bagni Giovanni

Il socio lavoratore: evoluzione normativa

Il socio lavoratore di cooperativa assume contemporaneamente il ruolo di imprenditore/membro della società, e di lavoratore.

Si distingue tradizionalmente dal lavoratore subordinato in quanto ha anche un ruolo attivo nella gestione della cooperativa: partecipa alla sua organizzazione ed alla formazione degli organi sociali. Ma non è l’unico a poter lavorare per questo tipo di società, in quanto la cooperativa può assumere anche lavoratori che non siano soci.

In passato, l’unica norma che regolava i rapporti tra cooperativa e soci lavoratori era l’articolo 2263 del Codice civile, che stabilisce: “Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità. Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite”.

In sostanza, l’articolo 2263 citato prevedeva che il socio avesse diritto a ricevere gli utili ma anche l’obbligo di far fronte alle perdite della società. Inoltre, qualora il socio fosse stato anche un lavoratore assunto dal sodalizio, non avrebbe avuto diritto alla normale retribuzione, ma solo ad una quota degli eventuali utili.

Il socio lavoratore non aveva, quindi, gli stessi diritti degli altri lavoratori subordinati, che, viceversa, erano sottoposti alle norme del diritto del lavoro.

In conseguenza di ciò, a partire dagli anni ’80, sia la dottrina che la giurisprudenza avevano attribuito una doppia “posizione” al socio lavoratore: quella di socio della cooperativa, disciplinata dal contratto sociale con la stessa, e di lavoratore, a cui ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati