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Fondo Est: il contributo ordinario ed il fondo per l’assistenza sanitaria integrativa

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Lavoro

Fondo Est: il contributo ordinario ed il fondo per l’assistenza sanitaria integrativa

lunedì, 18 marzo 2019

La Circ. n. 1/2019 ha ad oggetto il contributo ordinario previsto per il Fondo Est, il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i settori del commercio, del turismo, dei servizi e dei settori affini. Oltre a entrare nel merito delle sue previsioni ci soffermeremo brevemente sulle caratteristiche salienti del Fondo.

Scritto da: Luongo Giuseppe

Forme di assistenza sanitaria integrativa

Le forme di assistenza sanitaria sono rivolte a complementare, integrare o sostituire le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Rappresentano il cosiddetto Secondo Pilatro del sistema sanitario italiano e rispondono all’obiettivo di condividere la responsabilità della tutela della salute tra l’azienda e il lavoratore e della partecipazione nella protezione della propria salute. Le misure di assistenza sanitaria integrativa possono essere previste nel contratto individuale, nei regolamenti aziendali, in ogni livello della contrattazione collettiva, far parte dei benefit che le aziende offrono ai loro lavoratori. 

L’assistenza sanitaria integrativa è erogata attraverso gli enti autorizzati che possono essere di tre tipi: Fondi Sanitari Integrativi, Società di Mutuo Soccorso o Casse di Assistenza Sanitaria.

Per favorire lo sviluppo di forme di assistenza sanitaria integrativa il legislatore ha previsto una serie di agevolazioni fiscali, soprattutto attraverso la deduzione dei contributi versati agli enti della sanità integrativa. Lo scopo è quello di favorire, sia a titolo individuale che collettivo, l’assunzione di responsabilità nel promuovere la tutela della salute oltre la tutela universalistica garantita dal Servizio Nazionale di Salute.

Infatti, l’art. 51, comma 2, lett. a) del T.U.I.R. dispone che: “Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’art. 10, comma 1, lett. e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20”.

Ai fini del calcolo del ...

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