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Estromissione agevolata degli immobili e modalità di definizione del loro valore: valore normale in comune commercio o valore catastale?

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Fisco

Estromissione agevolata degli immobili e modalità di definizione del loro valore: valore normale in comune commercio o valore catastale?

martedì, 12 marzo 2019

Con l’articolo 1, comma 66 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio per l’anno 2019) il legislatore ha ritenuto di riaprire sino al 31 maggio p.v.) i termini (scaduti il 31 maggio 2016) per poter beneficiare dell’estromissione agevolata dalla sfera patrimoniale dell’impresa degli immobili strumentali da parte degli imprenditori individuali (si tratta, secondo l'articolo 43 T.U.I.R degli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni). In base a quanto viene previsto da parte della norma citata, l’eventuale plusvalenza che dovesse venir realizzata in conseguenza dell’estromissione dell’immobile strumentale sarà soggetta all’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura agevolata dell’8 per cento (letteralmente il comma 66 prevede che “le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 si applicano anche alle esclusioni del patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere da 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019”).

Scritto da: Pipino Massimo

Uno dei punti più delicati dell’intera disciplina in parola riguarda le modalità con cui si deve procedere alla determinazione dell’eventuale plusvalenza che dovrà poi essere sottoposta a tassazione sostitutiva. Nel merito i contribuenti avranno la facoltà di adottare due diversi criteri, alternativi l’uno all’altro, che però sarà necessario valutare attentamente non solo in relazione ai loro effetti immediati (ovvero all’entità dell’eventuale imposizione fiscale derivante dall’estromissione del bene) ma anche in un’ottica prospettica, pianificando, quindi, eventuali successive cessioni degli immobili che in precedenza sono stati estromessi.

Il passaggio che occorre considerare con la massima attenzione ai fini della determinazione della plusvalenza, è rappresentato dall’ultimo periodo del già citato comma 121 il qualche così dispone: “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120”.

Secondo la disciplina che viene richiamata la plusvalenza deve essere quantificata considerando la differenza che intercorre tra il “valore normale” del bene che è oggetto dell’estromissione, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del TUIR, ed il costo che viene fiscalmente riconosciuto (secondo l’articolo 9, comma 3 TUIR “Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per ...

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