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Operatività del regime IVA nell'ambito delle subforniture

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Fisco

Operatività del regime IVA nell'ambito delle subforniture

giovedì, 07 marzo 2019

La normativa vigente offre la possibilità di versare l’Iva a debito relativa alle operazioni di subfornitura con cadenza trimestrale e senza addebito di interessi. L’applicazione di questo speciale regime è, comunque, possibile al ricorrere di specifiche condizioni. Infatti, risulta espressamente previsto che, nel caso di operazioni di subfornitura, se per il pagamento del prezzo è stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore ha la possibilità di effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di maggiorazioni a titolo di interessi. 

Le operazioni in argomento devono essere fatturate e registrate secondo le ordinarie modalità, ferma restando l’eventuale applicazione della fatturazione elettronica e la possibile annotazione su appositi registri sezionali.

Scritto da: Modolo Giancarlo, Bettagno Annamaria

Generalità

L’art. 74, quinto comma, del decreto Iva, disciplina un particolare sistema di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto, denominato “regime Iva della subfornitura”.

Ai fini operativi, le operazioni di subfornitura nelle attività produttive si possono individuare nei contratti nei quali un imprenditore:

  • si impegna a effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni:
    • su prodotti semilavorati;
    • su materie prime;

  forniti dalla committente medesima;

  • si obbliga a fornire all’impresa:
    • prodotti;
    • servizi;

  destinati a essere incorporati o, comunque, a essere utilizzati:

  • nell’ambito dell’attività economica del committente;
  • nella produzione di un bene complesso;

  in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.

Momento in cui viene versato il prezzo

Nella pratica commerciale solitamente si rileva che il momento in cui viene versato il prezzo:

  • della prestazione resa;
  • della cessione effettuata;

dal subfornitore, non coincide con quello:

  • dell’esecuzione della prestazione;
  • della consegna dei beni;

ma risulta posticipato.

Detta posticipazione implica, di regola, che gli operatori (subfornitori), sono tenuti a effettuare i versamenti relativi all’Iva, in epoca anteriore all’effettiva riscossione delle fatture elettroniche emesse nei confronti dei committenti, con conseguente “anticipazione” del tributo.

Ai fini procedurali, è opportuno tenere in considerazione che la fornitura:

  • dei beni;
  • dei servizi;

oggetto del contratto di subfornitura non può risultare ulteriormente affidata in subfornitura, senza l’autorizzazione del committente, per una quota superiore ...

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