L’INPS, con Circ. n. 25/2019, ha diffuso i nuovi valori utili per la contribuzione relativa ad artigiani e commercianti. L’ISTAT ha comunicato, nella misura del 1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018.
Anche per il 2019 sono stati determinati i nuovi minimali e massimali e, fissate le aliquote da applicare sui redditi eccedenti il minimale.
La percentuale di contribuzione da applicare nel 2019 è pari al 24%, aumentata di uno 0,09 per il settore commercio, al fine di permettere ai soggetti coinvolti di percepire una speciale indennità in caso di restituzione della licenza, in presenza di determinati requisiti, come previsto dal D.Lgs. n. 207/1996. Il versamento di tale aliquota aggiuntiva, il cui pagamento inizialmente era stato previsto dovesse terminare il 31/12/2018, è divenuto permanente ad opera del comma 284 dell’art. 1 della Legge di Bilancio n. 145/2018 che ha resto stabile l’indennizzo in caso di restituzione di licenza da pare dei titolari che cessano l’attività.
Per ambedue le gestioni è altresì dovuto un contributo per la prestazione di maternità nella misura di euro 0,62 mensili.
Collaboratori di imprese
Nelle imprese familiari legalmente costituite i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati ciascuno sulla propria quota parte di reddito denunciata ai fini fiscali (art. 230-bis c.c.; art. 5, comma 4, D.P.R. n. 917/1986) mentre, nelle aziende non costituite in imprese familiari, dove è possibile attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito non superiore al 49% del reddito globale dell’impresa, i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di ...