Regime fiscale delle locazioni brevi
Si premette che l'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi, stabilisce che sono obbligati a trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017:
- coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
- coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare.
In particolare, il comma 2 dell'art. 4 prevede che "A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni dell'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota del 21% in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca".
La suddetta disposizione si applica anche ai corrispettivi derivanti da contratti di sublocazione, nonché ai contratti stipulati dal comodatario aventi ad oggetto la concessione in godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni ivi previste.
Il successivo comma 5 stabilisce che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al versamento con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 ...