Con l’intento di facilitare e semplificare il processo di dematerializzazione di una rilevante mole di documenti cartacei e in generale analogici, l’art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale al comma 1-bis recentemente aggiunto dall'art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, ha introdotto il concetto di “certificazione di processo” con riferimento alla copia per immagine su supporto informatico di un documento originariamente formato su supporto analogico (si parla di copia per immagine e non di copia informatica*).
Tale articolo stabilisce che la copia per immagine di documento originale analogico per essere valida deve essere prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia. Poi continua la norma ai successivi commi : 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71. 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta. 4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere ...