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Il nuovo codice della crisi d’impresa e la revisione legale dei conti

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Il nuovo codice della crisi d’impresa e la revisione legale dei conti

venerdì, 01 marzo 2019

In data 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (meglio conosciuta come “Riforma fallimento”).  Nel decreto infatti scompare la “brutta parola” fallimento e si introducono tutta una serie di istituti votati da un lato a “prevenire” per mezzo di una diagnosi (anche note come procedure di allerta o early warning) nei tempi giusti dell’eventuale stato di difficoltà dell’azienda e, dall’altro, “salvare” l’azienda. In linea generale il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 entrerà in vigore il 15 agosto 2020, salvo per alcune delle tante novità introdotte che saranno effettive quasi da subito.

Scritto da: Cavaliere Antonio

Il legislatore, come vedremo, con tale DLgs ha “ritoccato” gli assetti organizzativi dell’impresa e quindi le funzioni e le responsabilità di tutti gli organi di governance aziendale, fra i quali gli amministratori e l’organo di controllo (revisore o sindaco). 

Nel merito, per quanto riguarda il lato “Amministratore”, da richiamare l’art. 3 del DLgs. 14/2019, rubricato “Doveri del debitore” il quale riporta: “L'imprenditore individuale deve adottare  misure  idonee  a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere  senza  indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.  L'imprenditore   collettivo   deve   adottare   un   assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086   del codice civile, ai  fini  della  tempestiva  rilevazione  dello  stato  di  crisi   e dell'assunzione di idonee iniziative”. 

Lo stesso DLgs 14/2019 con l’art. 375 ha modificato l’art. 2086 del codice civile prevendendo al secondo comma quanto segue adesso: “L'imprenditore, che operi in forma societaria o  collettiva,  ha il dovere di istituire un  assetto  organizzativo,  amministrativo  e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa,  anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi  dell'impresa  e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il  recupero  della continuita' aziendale”. 

Per quanto riguarda poi invece il lato “Revisore/Sindaco”, da richiamare l’art. 14 del DLgs. 14/2019, rubricato “Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari” il quale riporta: “Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e  la societa' di revisione, ciascuno nell'ambito delle  proprie  funzioni, hanno l'obbligo di  verificare  che  l'organo  amministrativo  valuti costantemente,  assumendo  le  conseguenti  idonee   iniziative,   se l'assetto  organizzativo  dell'impresa  e'  adeguato,   se   sussiste l'equilibrio  economico  finanziario  e  quale  e'   il   prevedibile andamento della gestione, nonche' di  segnalare  immediatamente  allo stesso organo amministrativo  l'esistenza  ...

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