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La responsabilità ex art. 1669 c.c.: natura giuridica e ambito di applicazione nell’interpretazione estensiva fornita dalla Corte di legittimità

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La responsabilità ex art. 1669 c.c.: natura giuridica e ambito di applicazione nell’interpretazione estensiva fornita dalla Corte di legittimità

giovedì, 28 febbraio 2019

L’articolo analizza l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1423 del 18 gennaio 2019 in tema di responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 c.c. Ripercorrendo l’iter motivazionale del provvedimento giurisdizionale si dà conto degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali circa la natura giuridica di tale responsabilità. Preso atto della tesi maggioritaria che attribuisce alla responsabilità dell’appaltatore natura extracontrattuale, si esaminano il concetto di gravi difetti e l’ambito soggettivo della norma, l’applicazione dell’art. 1669 c.c. agli immobili preesistenti, nonché il momento in cui inizia a decorrere il termine previsto dal secondo coma dell’art. 1669 c.c. Si conclude osservando che l’operazione ermeneutica condotta dalla Corte di Cassazione, di tipo eminentemente estensivo, possa definirsi non solo teleologica e storico-evolutiva, bensì anche costituzionalmente orientata nell’ottica di apprestare ampia e piena tutela ai soggetti danneggiati.

Scritto da: Tomasetti Adelia

Il caso

In data 8 giugno 2015 il Tribunale di Messina pronunciava sentenza di rigetto della domanda proposta dal titolare di un appartamento sito in condominio, volta ad affermare la responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 c.c. per i danni cagionati all’immobile a causa della realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria alle facciate e ai balconi dell’intero stabile. Pertanto, in primo grado veniva disconosciuta la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., con conseguente negazione della domanda di condanna al risarcimento dei danni.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il titolare dell’appartamento per vedersi ribaltare la statuizione di primo grado: accertare la responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1669 c.c. e ottenere la correlativa condanna al risarcimento dei danni subiti.

Il 7 novembre 2017 la Corte d’Appello di Messina pronunciava Sent. n. 1094 affermando la responsabilità dell’appaltatore e accogliendo la domanda di condanna al risarcimento dei danni. La Corte di merito, nell’iter logico della decisione, evidenziava quanto segue:

  1. le parti in causa non avevano contestato la qualifica dell’azione avanzata quale azione di responsabilità ex art. 1669 c.c., in quanto la sua proposizione non è subordinata all’esistenza di difetti strutturali dell’opera;
  2. il titolare dell’appartamento aveva spiegato domanda tempestivamente, avendo avuto conoscenza effettiva dei difetti al suo immobile soltanto con il deposito della relazione peritale. Conseguentemente non poteva ritenersi maturata alcuna decadenza, essendo stato rispettato il termine annuale di prescrizione previsto dal secondo comma dell’art. 1669 c.c.;
  3. l’amministratore del condominio, ove è situato l’appartamento in questione, era stato destinatario di lettera raccomandata inviata dal titolare dell’immobile, la quale concerneva danni all’appartamento esulanti dalle opere appaltate alla controparte. Per tale ragione, nessuna incidenza era da riconoscere a tale lettera raccomandata ai fini della questione in causa.

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