Nelle società per azioni:
- di tipo aperto, di regola individuate in quelle quotate in mercati regolamentati, oppure che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono obbligatoriamente affidare il controllo contabile ad una società di revisione, mentre al collegio sindacale compete il solo controllo sulla gestione e sull’amministrazione;
- di tipo chiuso, e cioè di quelle non quotate in mercati regolamentati e che non fanno ricorso al mercato del capitala di rischio, che, però, sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, devono obbligatoriamente affidare il controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, mentre al collegio sindacale compete il solo controllo sulla gestione e sull’amministrazione;
- di tipo chiuso non tenute alla redazione del bilancio consolidato, sussiste la possibilità di affidare al collegio sindacale anche il controllo contabile della società, e possono, conseguentemente, in tale circostanza, fare a meno di nominare un revisore o una società di revisione.
Nelle società che hanno optato, invece:
- per il sistema dualistico o per il sistema monistico, non possono affidare il controllo contabile, rispettivamente al consiglio di sorveglianza o al comitato di gestione, ma devono necessariamente, a norma degli artt. 2409-quinquiesdecies e 2409-noviesdecies del codice civile, procedere a nominare un revisore o una società di revisione.
Per tali società, alla pratica inerente al deposito del bilancio di esercizio deve essere allegata, in luogo di quella del collegio sindacale, la relazione del comitato di controllo o del consiglio di sorveglianza; per quanto riguarda quest’ultimo, anche quando il consiglio ha proceduto all’approvazione diretta del bilancio di esercizio, in quanto, se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di sorveglianza ed ai componenti del comitato per il controllo della ...