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Termini per la redazione e l'approvazione del bilancio

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Società

Termini per la redazione e l'approvazione del bilancio

mercoledì, 27 febbraio 2019

Definiamo i termini e le modalità per la redazione e l’approvazione del bilancio.

 

Se si tratta di società per azioni che applicano il sistema tradizionale il bilancio deve essere redatto dagli amministratori e approvato dall’assemblea dei soci, riunita in forma ordinaria. Al riguardo, si pone in evidenza che l’art. 2423 del codice civile, riguardante la “redazione del bilancio”, pone in rilievo che gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito:

  • dallo stato patrimoniale;
  • dal conto economico;
  • dal rendiconto finanziario;
  • dalla nota integrativa;

tenendo presente che:

  • il medesimo deve sia risultare redatto con chiarezza, sia rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio;
  • se i dati richiesti da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono necessariamente fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo; 
  • se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione normativa risulta incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata e non è necessario rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, dandone notizia in nota integrativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, pur rimanendo fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili;
  • la nota integrativa deve sia motivare la deroga, sia indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico;
  • gli eventuali utili derivanti dall’applicazione di una deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile, se non in misura corrispondente al valore recuperato;
  • il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro;

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