L’Ord. n. 479 del 10 gennaio 2019
La questione sostanziale oggetto del contenzioso arrivato all’esame della Suprema Corte trae origine dai seguenti fatti.
Il Condominio Alfa ottiene decreto ingiuntivo che intima al Condominio box Beta il pagamento di spese per lavori straordinari deliberati dall’assemblea.
Il Condominio box Beta propone opposizione assumendo che le spese devono imputarsi ai singoli condomini e non al Condominio nel suo complesso, essendo il Condominio box composto di tre piani scantinati in origine di unico proprietario, il quale aveva poi venduto a terzi i singoli box; da ciò derivando il fatto che i proprietari acquirenti dei piani cantinati erano condomini tra loro e al tempo stesso condomini del Condominio Alfa.
Il Tribunale rigetta l’opposizione sulla base di motivi di carattere procedurale; la Corte d’Appello conferma la sentenza del primo giudice argomentando, comunque, anche nel merito, affermando che costituiva prassi costante tra i due Condominii di considerare, quale centro di imputazione delle spese ripartite secondo la tabella millesimale nella quale figura solo il Condominio e non i singoli condomini, il Condominio box Beta.
Il Condominio box Beta propone ricorso per cassazione assumendo che la titolarità del rapporto in capo ai singoli condomini trova riscontro nel regolamento condominiale e in particolare nella tabella millesimale ove sono individuate le quote millesimali spettanti al costruttore, erroneamente inputate al Condominio nel suo complesso.
La Suprema Corte rigetta il ricorso in quanto risulta che la Corte d’Appello ha esaminato il regolamento invocato dal Condominio box Beta, e quest’ultimo non censura la decisione della corte di merito per omesso esame di un fatto storico principale o secondario, bensì per non avere desunto dal regolamento la conseguenza che esso ricorrente ritiene corretta: il che, in cassazione, è inammissibile.