L’art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 127/2015 ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo adempimento, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro). Si tratta dell’onere per i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia di trasmettere, con cadenza mensile, i dati delle fatture ricevute ed emesse da/verso controparti estere.
Sono obbligati ad inviare la comunicazione in argomento tutti i soggetti già obbligati ad emettere fattura elettronica, ossia i soggetti residenti o stabiliti su suolo nazionale. Non hanno l’obbligo di inviare la comunicazione, così come non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica i soggetti:
- rientranti nel "regime di vantaggio", di cui all'art. 27 del DL 98/2011,
- rientranti nel "regime forfettario", di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014,
- identificati in Italia o con rappresentante fiscale italiano.
Dati da trasmettere e termini di invio
Come anticipato, vanno incluse nell'esterometro tutte le operazioni transfrontaliere attive e passive effettuate nel mese da o verso soggetti non residenti e non stabiliti in Italia. Per le fatture attive occorre riportare la data di emissione della fattura estera mentre per le fatture ricevute si tiene conto della data di registrazione sul registro IVA degli acquisti.
Sono, invece, escluse dall'adempimento le operazioni che hanno formato oggetto di formalità doganali e le fatture elettroniche; infatti, il citato comma 3-bis prevede che "i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero ...