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Mutuo misto per acquisto e ristrutturazione: le condizioni di detraibilità degli interessi

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Fisco

Mutuo misto per acquisto e ristrutturazione: le condizioni di detraibilità degli interessi

venerdì, 15 febbraio 2019

Nella risposta ad interpello n. 38/2019 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che anche per i mutui cd. “misti”, stipulati cioè sia per l’acquisto che per la ristrutturazione dell’immobile da adibire a propria abitazione principale, il periodo in cui è possibile cumulare la detrazione relativa agli interessi riconducibili alle due distinte fattispecie è circoscritto al periodo di durata dei lavori di ristrutturazione ed ai sei mesi successivi al termine dei lavori stessi e non può quindi “coprire” l’intera durata del mutuo.

Scritto da: Selvi Valter

Non è peraltro questo il solo chiarimento fornito nel documento di prassi, nel quale viene approfondito un tema già analizzato di recente nella circolare n. 7/E del 2018.

La detrazione Irpef per interessi passivi su mutui

La vigente normativa fiscale riconosce alle persone fisiche la possibilità di fruire di una detrazione Irpef del 19% in relazione agli interessi passivi e relativi oneri accessori (nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) pagati nell’anno a fronte di mutui ipotecari stipulati:

  • per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze (art. 15, primo comma, lett. b), del TUIR);
  • per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale (art. 15, comma 1-ter, del TUIR).

Premesso che in entrambi i casi il mutuo deve essere stato stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, nel primo caso gli interessi, da indicare nel rigo E7 del mod. 730/2019 ovvero nel rigo RP7 del modello Redditi PF 2019, sono detraibili fino ad un importo massimo annuale di 4.000 euro (che nel caso di con titolarità del mutuo è riferito all’ammontare complessivo di interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione) ed a condizione che: 

  • l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e
  • l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo.

Se la somma presa a mutuo è di importo superiore al costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, gli interessi passivi detraibili devono essere riproporzionati al valore di acquisto che è stato ...

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