Vale la pena ricordare che l’istituto della locazione è regolato in via generale, in particolare con riferimento ai rapporti tra le parti e con i terzi, dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile, accanto a tali disposizioni, venne a suo tempo introdotta una specifica disciplina, propriamente dedicata alla locazione, la cosiddetta legge sull’equo canone, Legge n. 392/1978, in cui venne fissata la durata obbligatoria dei contratti di locazione in quattro anni più quattro, durata che garantiva al locatario, parte debole nel rapporto, una maggiore sicurezza dal punto di vista abitativo, venne inoltre stabilito che ai canoni dei contratti di locazione si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari ad una percentuale legata alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente e, in questa sede, vennero anche differenziati e diversamente regolati i contratti ad uso abitativo da quelli ad uso commerciale.
Alla legge sull’equo canone seguì poi la legge n. 431/1998 con cui il legislatore previde delle modalità più flessibili per gestire la locazione ad uso abitativo; vennero in quell’occasione introdotte dunque diverse tipologie contrattuali di locazione, come quella a canone concordato, stabilendo che, in alternativa alla locazione ordinaria, le parti potevano stipulare contratti di locazione definendo il valore del canone, la durata del contratto che comunque non doveva essere inferiore a tre anni, prorogata di diritto per ulteriori due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che avesse inteso adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso opere specifiche, ovvero vendere l'immobile. Proprio con questa norma venne per la prima volta definita la locazione ad uso transitorio (art. 5 L. n. 431/1998), con cui si permise al proprietario dell’immobile di concedere in locazione il ...