Si pensi al caso in cui un soggetto sia in lite con l’Agenzia delle Entrate e contestualmente le somme contestate in giudizio siano state consegnate all’Agente della Riscossione (naturalmente prima del 31.12.2017). In tal caso il contribuente potrebbe scegliere se usufruire della rottamazione-ter (art. 3 del DL 119/2018) o della definizione delle liti pendenti (art. 6 DL 119/2018).
Si tratta di casi piuttosto frequenti (si pensi al ricorso proposto contro il ruolo emesso dall’Agenzia delle Entrate, o all’iscrizione a ruolo straordinaria o all’affidamento di tutte le somme in presenza di fondato pericolo per la riscossione o al giudizio in Cassazione a seguito di sentenza negativa) in cui pur in pendenza di un giudizio vi è contestualmente l’affidamento di tutte le somme (imposte sanzioni ed interessi) all’Agente della Riscossione.
In tal caso il contribuente dovrà scegliere tra rottamazione e definizione lite valutando bene gli sconti ottenibili, i termini entro cui versare e le modalità di pagamento concessi.
Benefici
Non v’è dubbio che la definizione delle liti è più conveniente della rottamazione. Quest’ultima infatti permette al contribuente di stralciare le sanzioni e gli interessi di mora restando però da versare tutte le imposte, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 DPR 602/73) e l’aggio di riscossione da calcolare sugli importi da corrispondere.
La definizione delle liti invece permette al contribuente di versare (in caso di sentenza negativa o nel caso in cui non vi sia stata alcuna sentenza) solo ed esclusivamente le imposte contestate con l’atto impugnato (con stralcio degli interessi e nessun aggio di riscossione). Se poi vi è stata (entro il 24 ottobre) una pronuncia favorevole al contribuente in primo grado, vi è un ulteriore sconto del 60% delle imposte, se è avvenuta ...