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Il Nuovo CCNL delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro

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Contrattazione

Il Nuovo CCNL delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro

mercoledì, 13 febbraio 2019

Il 21 dicembre 2018 è stata sottoscritta l’Ipotesi di rinnovo del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro. Vediamo nel dettaglio.

Il 21 dicembre 2018 è stata sottoscritta l’Ipotesi di rinnovo del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro dalle organizzazioni sindacali di settore, Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp, e dall’ associazione datoriale Assolavoro.

Gli artt. 1 e 2 dell’intesa sono immediatamente applicabili dalla data di sottoscrizione. Per le altre disposizioni, sarà necessario che l’intesa venga recepita e condivisa dagli Organi interni delle parti stipulanti; la formalizzazione è prevista entro il primo trimestre del 2019 ed è comunque contemplata un’efficacia temporale a far data dal 1° gennaio 2019 (ai sensi dell’art. 23 dell’accordo).

L’Accordo rappresenta il tentativo delle parti di salvaguardare i livelli occupazionali all’interno di un quadro normativo mutato con l’introduzione del Decreto Dignità e di superare gli eventuali rischi derivanti dalle restrittive interpretazioni del nuovo quadro normativo offerte dalla Circ. Ministero del Lavoro n. 17/2018.

All’interno di questo contributo verranno esaminate le parti dell’Accordo già operative (durata massima e successione dei contratti; regime transitorio; regime delle proroghe; implementazione della misura di sostegno al reddito dei lavoratori somministrati).

Durata massima e successione dei contratti

L’art. 1 dell’Accordo interviene sulla disciplina del rapporto di lavoro a termine in somministrazione, individuando, al comma 1un duplice termine di durata massima del rapporto lavorativo tra l’Agenzia e il lavoratore:

  • nell’ipotesi di somministrazione di lavoro con lo stesso utilizzatore, la durata massima è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore (ad esempio, nel settore dell’industria metalmeccanica esso è di 44 mesi comprensivo di contratti a tempo determinato e di somministrazione a termine). Se nulla è detto nel CCNL di riferimento dell’utilizzatore, la durata massima sarà di 24 mesi;
  • nell’ipotesi di somministrazione di lavoro presso diversi utilizzatori, la durata massima complessiva non potrà superare la soglia dei 48 mesi.

Le parti hanno, quindi, utilizzato pienamente la delega prevista dal Legislatore, all’art. 19, comma 2 D.Lgs. n. 81/2015, a favore della contrattazione collettiva, al fine di consentire a questa di definire la durata massima dei contratti a tempo determinato in somministrazione in deroga ai limiti legali.

Regime transitorio

L’art. 1, comma 2, dell’intesa in commento (al fine di assicurare la massima continuità occupazionale dei lavoratori in somministrazione), prevede un regime transitorio che, diversamente da quanto indicato dalla circolare Ministeriale n. 17/2018, consente di computare i contratti di lavoro, stipulati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018, nel calcolo dell’anzianità lavorativa dei lavoratori somministrati fino ad un massimo di 12 mesi.

Ne consegue, quindi, che qualunque sia il numero di mesi di impiego con contratti di lavoro in somministrazione con la medesima Agenzia nel periodo indicato, precedente il 1°gennaio 2019, il lavoratore potrà in ogni caso essere ancora impiegato con la medesima tipologia contrattuale per almeno altri 12 mesi presso un medesimo utilizzatore e per almeno altri 36 mesi, se la somministrazione di lavoro avviene a favore di più utilizzatori, non superando il limite di 24 mesi per ciascuno di essi.

Regime delle proroghe

L’art 1, comma 3, definisce il regime delle proroghe, prevedendo che:

  • il numero massimo delle proroghe nei contratti a termine dei lavoratori somministrati stipulati tra le Agenzie ed il personale somministrato, resta fissato a 6 per ogni singolo rapporto, all’interno dell’arco temporale di 24 mesi;
  • qualora il CCNL applicato dall’utilizzatore, preveda un limite diverso di durata, avendo quale riferimento la successione dei contratti, secondo la previsione contenuta nell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, il numero massimo di proroghe per ogni singolo contratto viene portato ad 8.

In ogni caso, il tetto delle 8 proroghe riguarda:

  • i lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi della normativa comunitaria (Reg. UE n. 651/2014), nonché chi è privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi;
  • i lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore al termine della procedura prevista dallo stesso accordo nei casi di mancanza di lavoro;
  • le tipologie di dipendenti individuati dalla contrattazione collettiva di secondo livello e/o territoriale finalizzata ad assicurare continuità di occupazione lavorativa;
  • i lavoratori con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999.

Con riferimento alle proroghe le parti hanno ribadito che i contratti di somministrazione a tempo determinato con lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie, sono esclusi dalla durata massima. Si tratta di un concetto che è stato già fatto proprio dal Ministero del Lavoro con la Circ. n. 17/2018.

È opportuno ricordare che, per la sola somministrazione, l’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, rimanda alla contrattazione collettiva la definizione dei casi e la durata delle proroghe.

Implementazione della misura di sostegno al reddito dei lavoratori somministrati (SAR)

Allo scopo di favorire e implementare il sistema di welfare e di sostegno al reddito dei lavoratori somministrati le parti hanno previsto le seguenti misure economiche:

  • ai soggetti che abbiano lavorato in somministrazione alle dipendenze di un’Agenzia per il lavoro per almeno 110 giornate nei 12 mesi precedenti e che siano disoccupati da almeno 45 giorni, un trattamento una tantum di € 1.000 a carico del Fondo di Solidarietà Bilaterale;
  • l’importo si riduce a € 780, se le giornate di lavoro sono inferiori a 110 ma uguali o superiori a 90.

Le altre disposizioni dell’Accordo (per le quali è attesa una formalizzazione nei prossimi mesi) intervengono rafforzando il welfare di settore e la formazione, con il cosiddetto “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale” e con una disciplina puntuale dell’apprendistato tramite Agenzia per il Lavoro, rilanciando uno strumento, il Monte Ore Garantito – MOG – fortemente innovativo e più tutelante nei settori più esposti alla frammentazione contrattuale. Sono previsti infine incentivi e premialità per i contratti di lunga durata (mille euro se almeno di dodici mesi).

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