Lo scopo mutualistico si contrappone allo “scopo lucrativo”, tipico delle società ordinarie, in cui i soci hanno come fine principale la ripartizione degli utili conseguiti nell’esercizio dell’impresa.(1)
Le cooperative possono soddisfare le aspettative dei soci in modi diversi in base allo specifico settore di appartenenza (cooperative di consumo, edilizie, agricole, di produzione e lavoro, ecc.).
L’approfondimento che segue si prefigge lo scopo di analizzare l’istituto del ristorno ai soci offrendo, dopo una disamina generale sulla natura e le condizioni dello stesso, un focus sulla sua applicazione nell’ambito delle cooperative di produzione e lavoro, in cui lo scambio mutualistico è rappresentato dalle prestazioni lavorative dei soci ed il ristorno può consistere, di conseguenza, in un’integrazione dei trattamenti retributivi percepiti.
I ristorni: inquadramento giuridico ed economico
Il ristorno è un istituto tipico delle cooperative che permette di concedere ai soci un vantaggio mutualistico in modo “differito” attraverso la ripartizione del risultato di gestione generato dai soci stessi in funzione degli scambi e dei rapporti economici intercorsi durante l’esercizio tra ciascuno di essi e la cooperativa (2).
Come si vedrà in un successivo contributo di approfondimento, i criteri di determinazione e ripartizione dei ristorni e le modalità di rappresentazione degli stessi nei documenti contabili possono influire sul rispetto dei limiti alla distribuzione di utili ai soci cooperatori e sul mantenimento del requisito della “mutualità prevalente”, specificamente previsto dall’articolo 2513 del Codice civile.
Il legislatore ha concesso alle cooperative ampi spazi di autonomia statutaria in materia di ristorni ai soci, consentendo di determinarne liberamente i criteri di ripartizione.
Gli unici vincoli posti all’autonomia statutaria riguardano gli obblighi di osservanza dei princìpi cooperativi di “proporzionalità” degli scambi mutualistici e di “equità”, vale a dire “parità di ...