Secondo l’interpretazione offerta dal Consiglio dell’ordine dei consulenti del lavoro con la circolare n. 1150 del 23 luglio 2018, il consulente del lavoro, nell’ambito dei servizi forniti ai propri clienti, è da considerare autonomo titolare del trattamento (o al più co-titolare) in relazione ai dati personali dei propri clienti e dei dipendenti dei propri clienti trattati per eseguire i suoi compiti professionali, pertanto tale professionista non deve essere doverosamente nominato responsabile del trattamento, in quanto, tale ruolo non appare strettamente connaturato alla natura del mandato.
Di conseguenza, il consulente del lavoro che si vedeva giungere tale designazione dal cliente, a parere del Consiglio, poteva ben respingerla, salvo richiedere un compenso specifico per lo svolgimento di tale ruolo, curando il professionista dati personali nel contesto di un’attività di servizio conferita da disposizioni normative.
Come si qualifica il consulente del lavoro che tratta dati dei dipendenti dei propri clienti secondo il Garante della Privacy
Opinione completamente ribaltata dal Garante della privacy che, nel fornire una risposta ad un quesito (pubblicata il 7 febbraio 2019) posto all’Autorità proprio dal Consiglio dell’ordine dei consulenti del lavoro, teso a chiarire quale ruolo attribuire al consulente del lavoro che tratta i dati dei dipendenti dei propri clienti nel quadro normativo attuale, ha chiarito che, per quanto riguarda i dati dei propri dipendenti e dei propri clienti (persone fisiche), il consulente del lavoro si pone certamente come titolare del trattamento (art. 4, par. 1, punto 7, del Regolamento), in quanto decide finalità e modalità del trattamento di tali dati. Diverso, tuttavia, è il suo ruolo per i dati personali dei dipendenti dei propri clienti; in tal caso, occorre riferirsi alla figura del responsabile del trattamento, poiché il consulente tratta dati per conto dei suoi clienti ...