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Il rapporto di portierato

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Condominio

Il rapporto di portierato

lunedì, 11 febbraio 2019

L’articolo illustra la natura giuridica e l’oggetto tipico del contratto che intercorre fra condominio e portiere, le modalità della nomina e del licenziamento del portiere, le problematiche relative alla soppressione del servizio di portierato, le vicende inerenti alla proprietà ed al godimento dell’alloggio del portiere, la ripartizione delle spese di portierato ed i profili di responsabilità discendenti dall’attività del portiere.

Scritto da: Scarpa Antonio

L’oggetto della prestazione di portierato

Il rapporto di lavoro che intercorre tra un condominio edilizio e l’addetto al servizio di portierato (a differenza del mero servizio di pulizia dell’edificio condominiale), ha per oggetto tipicamente una complessa prestazione di vigilanza e di custodia al servizio di stabili con le loro relative pertinenze (destinati ad uso esclusivo o prevalente di abitazione di più nuclei familiari), nonché eventuali mansioni accessorie, quali, ad esempio, proprio quella di pulizia dell’androne e delle scale, o anche quella di distribuire la corrispondenza (quanto meno con riguardo alla posta ordinaria, anche se consegnata da corrieri privati, e non invece quanto alle lettere raccomandate ed assicurate: Cass. 28 luglio 1986, n. 4832).

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, prevede in realtà, all’art. 18, una variegata tipologia di mansioni e qualifiche, pur restando la figura tipica del portiere caratterizzata dai concomitanti obblighi di vigilanza, custodia, pulizia e disciplina del fabbricato. 

Il rapporto di lavoro fra condominio e portiere

Nel rapporto di portierato possono ravvisarsi i segni caratteristici della subordinazione, quali l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del condominio, datore di lavoro, ed al controllo sull’espletamento delle mansioni, esercitabile tanto dall’amministratore, quanto dai singoli condomini (F. Carinci, voce Portierato (contratto di), in NDI, 1966, 301 ss.). 

Il modello legale del contratto di portierato evidenzia, invero, i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali l’obbligo di assicurare il servizio in un orario determinato, l’obbligo di assicurare la sostituzione in caso di assenza, la determinazione fissa della retribuzione a cadenza periodica costante. Rispetto al normale rapporto di lavoro subordinato, il rapporto di portierato rimane però contraddistinto da aspetti particolari, connessi alla natura non imprenditoriale del datore di lavoro ed al tipo di servizio ...

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