 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Lavoro domestico: lavoratori domestici familiari del datore

Articolo

Lavoro

Lavoro domestico: lavoratori domestici familiari del datore

venerdì, 08 febbraio 2019

La Cassazione, con Sent. n. 30899/2018, conferma che nel lavoro domestico prestato tra persone legate da vincoli di parentela o affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa: per superare tale presunzione, è necessario fornire prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione. Vediamo il caso.

Scritto da: De Luca Massimo

È raro leggere sentenze della Corte di Cassazione in materia di lavoro domestico poiché sono ancora pochi i casi che trattano questa materia che arrivano fino all’ultimo grado di giudizio. Per questo ogni espressione della Suprema Corte è un forte contributo per l’intero settore, che aiuta a comprendere e ad interpretare una normativa complessa e in continua evoluzione che oggi stima, in difetto, circa due milioni di lavoratori tra regolari e irregolari.

Ma entriamo nel merito dell’ultima pronuncia degli ermellini: può esserci lavoro domestico subordinato tra familiari? 

È possibile fare la colf o la badante a un proprio familiare? La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con Sent. 29 novembre 2018, n. 30899, conferma quanto già aveva definito in altre occasioni, ossia, che nel lavoro domestico prestato tra persone legate da vincoli di parentela o affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa; con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione tra i quali, soprattutto, l’assoggettamento al potere direttivo ed organizzativo altrui e l’onerosità.

Il lavoro domestico: definizione

Spendiamo due parole per contestualizzare il lavoro domestico e comprendere appieno il senso della Sentenza in oggetto. Possono essere lavoratori domestici tutti i soggetti in età da lavoro, di nazionalità italiana, non italiana e apolide, compresi i minori, purché abbiano assolto l’obbligo scolastico e raggiunto l’età minima di 16 anni. Atteso che il lavoratore domestico deve prestare il proprio servizio per il funzionamento della vita familiare, si possono elencare a mero titolo esemplificativo alcune figure lavorative: custode, collaboratrice familiare (colf), assistente a persona autosufficiente o non autosufficiente (badante), baby sitter, giardiniere, autista, ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati