Incentivo all’esodo e somme a transazione erogati al dipendente distaccato all’estero (Int. n. 132 del 27 dicembre 2018)
Come noto, il trattamento fiscale previsto dalla normativa interna italiana sulle somme erogate al dipendente distaccato all’estero può subire modifiche per effetto dell’applicazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. Oltretutto, quando le erogazioni sono diverse dalla ordinaria retribuzione, si pone il problema di dover correttamente individuare all’interno dell’accordo bilaterale la tipologia di reddito a cui fare riferimento. Ad esempio, riguardo alle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, il sistema fiscale italiano prevede l’applicazione di una specifica tassazione, quella separata, che generalmente non compare nelle convenzioni internazionali. In realtà tali somme devono considerarsi reddito da lavoro dipendente e come tali vanno individuate ai fini della applicazione della convenzione bilaterale (in genere all’art. 15 delle convenzioni su modello OCSE).
Sono, dunque, inquadrabili nel reddito da lavoro dipendente il TFR e così pure le somme erogate per patto di non concorrenza (Ris. n. 234/E del 10 giugno 2008). Analogamente si considerano redditi da lavoro subordinato anche gli incentivi all’esodo e le altre somme attribuite a fronte della transazione per eventuali controversie relative alla cessazione.
Ma procediamo con ordine.
Secondo la normativa italiana sono soggette a tassazione separata il TFR, le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei rapporti di lavoro dipendente (compresa l’indennità di preavviso), le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell’obbligo di non concorrenza, nonché le somme e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro (art. 17, comma 1, lett. a) del T.U.I.R.).
La stessa tassazione è riservata ...