Con il 2019 è arrivata, inesorabile, la tanto attesa fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia (ambito B2B e B2C). Tra le operazioni che hanno animato le prime settimane del 2019 degli operatori, possiamo sicuramente annoverare le autofatture. Proviamo a fare un po' di chiarezza.
Partiamo da un punto fermo. Le disposizioni ai fini IVA che regolano le modalità di fatturazione, dettate dal DPR 633/1972, non cambiano, pertanto, le fattispecie che prevedono l’onere di generare un documento interno emesso nei confronti di sé stessi, restano le medesime anche nel 2019. Quel che cambia è la necessità, in determinati casi, di emettere un’autofattura elettronica che deve transitare dal Sistema di Interscambio.
Autofattura denuncia
Il cessionario/committente italiano che non riceve la fattura dal proprio fornitore/prestatore entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione deve, entro il trentesimo giorno successivo emettere un’autofattura che contenga le informazioni previste dall’articolo 21 DPR 633/1972. Tale autofattura deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), riportando in un apposito campo del file xml denominato “TipoDocumento”, il codice “TD20”. In altri termini, l’autofattura emessa per segnalare la mancata fatturazione del fornitore/prestatore deve essere emessa in modalità elettronica e, conseguentemente, esser trasmessa al SdI.
Inoltre, lo stesso soggetto passivo IVA, in caso di operazione imponibile IVA, deve procedere al versamento della relativa imposta con modello F24, utilizzando il codice tributo 9399.
La mancata applicazione della descritta procedura di regolarizzazione comporta l’irrogazione di sanzioni nella misura del 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, in capo al cessionario/committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge (o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente), ai sensi dell’art. 6, co. 8 D.Lgs. 471/1997.