 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Rimozione di un tramezzo e crollo del solaio divisorio fra due appartamenti: chi paga?

Articolo

Condominio

Rimozione di un tramezzo e crollo del solaio divisorio fra due appartamenti: chi paga?

giovedì, 31 gennaio 2019
Scritto da: Riccio Edoardo

Le opere effettuate all’interno di un’unità immobiliare possono avere riflessi anche su altre parti comuni, oltre che a indebolire la struttura del solaio che divide due appartamenti. 

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. II, con Sent. 13 dicembre 2018, n. 32344, un condomino aveva effettuato opere nella propria unità immobiliare. Successivamente, il solaio che divideva la proprietà interessata dagli interventi dall’unità posta al piano superiore, ha ceduto. Il proprietario di quest’ultima ha chiamato in giudizio il confinante asserendo che gli interventi edilizi hanno indebolito la struttura che è collassata.

Dei soffitti, delle volte e dei solai

L’art. 1125 c.c. disciplina la manutenzione e la ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai, prevedendo che le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. 

Il solaio che separa due unità abitative, l’una sovrastante all’altra ed appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani. Tale presunzione "iuris tantum" vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini (Cassazione Civile, Sez. VI, Ord. 4 ottobre 2018, n. 24266; Corte d’Appello di Roma 7 dicembre 2016). 

Invece, gli spazi pieni o vuoti che accedono al soffitto o al pavimento e non sono essenziali alla struttura divisoria, restano esclusi dalla comunione e sono utilizzabili rispettivamente ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati