 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
Danni da cd. "bagnamento" e prova liberatoria

Articolo

Condominio

Danni da cd. "bagnamento" e prova liberatoria

venerdì, 25 gennaio 2019

In ipotesi di danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante al lastrico solare ovvero alla terrazza a livello di proprietà ovvero in uso esclusivo di un condomino, incombe sul proprietario o usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo, che può anche consistere nell’opposizione colpevole del condominio alla diligente attività di manutenzione del custode stesso. 

Scritto da: Chiesi Gian Andrea

Tizio, proprietario di un appartamento posto all’ultimo piano di un edificio, subisce danni derivanti da fenomeni infiltrativi provenienti dal sovrastante terrazzo a livello, di proprietà esclusiva di Caia ed agisce, pertanto, nei confronti di quest’ultimo, onde ottenerne la condanna al ristoro del pregiudizio subito. Il giudice di pace accoglie la domanda e condanna Caio al pagamento di 1/3 dei danni subiti da Tizio e quantificati per il tramite di apposita CTU, aliquota stabilita in applicazione del criterio di imputazione fissato dall’art. 1126 c.c.

Avverso tale decisione Caia propone, pertanto, appello deducendo, tra l’altro, la mancanza di una propria responsabilità rispetto all’evento lesivo lamentato da Tizio, giacché le opere di manutenzione del terrazzo a livello, in precedenza intraprese dalla stessa Caia, erano state interrotte a seguito di provvedimenti dell’autorità amministrativa, in tal senso sollecitata e compulsata proprio da Tizio. Il tribunale conferma la pronunzia di prime cure, escludendo che Caia possa legittimamente pretendere di andare esente da responsabilità.

Caia impugna, quindi, la decisione del Tribunale mediante ricorso per cassazione, riproponendo, in sede di legittimità, la questione dell’assenza di responsabilità rispetto ai danni lamentati da Tizio, in virtù della condotta ostativa tenuta da quest’ultimo rispetto all’esecuzione delle opere di manutenzione della terrazza a livello. 

Il lastrico solare e la terrazza a livello: funzione e regime proprietario

Il codice si occupa dei lastrici solari (a) per quanto concerne il relativo regime proprietario, nel senso che l’art. 1117, n. 1, c.c. espressamente include gli stessi tra i beni comuni, (b) per ciò che riguarda il riparto delle spese di manutenzione, regolamentato secondo una distribuzione per "colonna d’aria" nelle aliquote – pur sempre derogabili – fissate dall’art. 1126 c.c. e, infine, (c) per quanto attiene alla possibilità di procedere ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati