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Qual è il luogo di conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti nel contesto della conservazione elettronica?

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Fisco

Qual è il luogo di conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti nel contesto della conservazione elettronica?

venerdì, 18 gennaio 2019

Cambia il concetto di tenuta e deposito delle scritture contabili e degli altri documenti a rilevanza fiscale nel contesto dei documenti informatici o resi informatici. Se in ambiente analogico, le scritture contabili, le fatture e gi altri documenti potevano essere depositati presso il contribuente o presso il suo consulente, oggi nella sua forma digitale il documento perde la sua materialità e può essere consultato anche da remoto, pertanto in ambiente digitale il concetto stesso di tenuta e conservazione dei documenti fiscali si modifica. Qual è dunque il luogo esatto in cui un contribuente deve o può conservare i documenti fiscali nella loro veste digitale?

Scritto da: Spedicato Annalisa

Ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972, dalla dichiarazione di inizio attività deve, tra gli altri, risultare il luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal decreto e da altre disposizioni, nonché, ai sensi del successivo comma 3, ogni eventuale variazione del luogo di conservazione.

L’art. 5 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 regola l’Obbligo di comunicazione e di esibizione  delle  scritture  e  dei documenti rilevanti ai fini tributari quando tali documenti sono conservati in modalità elettronica.
Sebbene tale articolo al comma 2 stabilisca che in caso  di  verifiche,  controlli  o  ispezioni,  il  contribuente deve rendere leggibile e su richiesta disponibile su supporto cartaceo o informatico il documento presso la sede o presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto  in sede di comunicazione all’Agenzia delle Entrate di apertura dell’attività ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non chiarisce se il luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti debba necessariamente essere la sede del contribuente o lo studio del commercialista oppure se tali documenti informatici possono essere tenuti eventualmente in altri luoghi o addirittura in Stati diversi.  


Lo stesso art. 5 del DMEF, innanzi citato, interviene poi a specificare che il documento conservato può  essere  esibito  anche  da remoto quindi per  via telematica in base alle  modalità  stabilite  con  provvedimenti  dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.  Da ciò si comprende, in linea di principio, che i documenti fiscalmente rilevanti possono essere conservati elettronicamente anche in un luogo diverso, ad esempio in cloud, su server localizzati in posti diversi rispetto alla sede del contribuente o a quella della tenuta delle scritture ...

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