Il caso
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 33039/2018, affronta diversi aspetti legati al recupero dei crediti per oneri condominiali.
La Suprema Corte interviene: sulla legittimazione passiva; sulla solidarietà dei comproprietari; sulla differenza tra deliberazioni annullabili e nulle; sulle modalità di impugnazione delle deliberazioni; sulle questioni relative alle deliberazioni di approvazione dello stato di ripartizione rilevabili in sede di opposizione ad ingiunzione di pagamento di oneri condominiali.
Nel caso di specie, il presunto debitore opponeva l’ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti per mancato pagamento dei contributi per spese condominiali, sostenendo di non essere proprietario del bene, essendone proprietaria la moglie.
Solidarietà passiva dei comproprietari
L’ordinanza in esame, richiamando la Sent. n. 21907/2011 della Suprema Corte, conferma l’orientamento secondo cui, nel caso di comproprietà dell’unità immobiliare, i comproprietari sono tenuti al pagamento degli oneri condominiali in solido e non pro quota.
I comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall’art. 1294 c.c. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume).
La ratio di detto principio di diritto è spiegata nella motivazione della Sent. n. 21907/2011 della Suprema Corte ove si legge: “Venendo nella specie in evidenza la natura dell’obbligazione relativa alle spese condominiali facente carico ai proprietari pro indiviso di un appartamento, occorre tenere presente che l’obbligazione delle spese condominiali viene determinata con riferimento al valore della singola unità immobiliare ...