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Spese di riparazione del solaio sottostante alla terrazza di proprietà e uso esclusivo in parti eguali a carico dai proprietari contigui e sovrastanti

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Condominio

Spese di riparazione del solaio sottostante alla terrazza di proprietà e uso esclusivo in parti eguali a carico dai proprietari contigui e sovrastanti

giovedì, 17 gennaio 2019

Il solaio che separa due unità abitative, l’una sovrastante all’altra ed appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani; tale presunzione iuris tantum vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condòmini, sicché le spese per la loro manutenzione e ricostruzione competono in parti eguali ai rispettivi proprietari, come previsto dall’art. 1125 c.c. 

Scritto da: Trapuzzano Cesare

Il proprietario dell’appartamento sottostante ad un terrazzo con funzione di copertura agiva contro i condòmini aventi in proprietà e uso esclusivi tale terrazzo, chiedendo l’inibitoria delle infiltrazioni da esso provenienti nonché il risarcimento dei danni. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda di inibitoria, sulla scorta dei lavori di rifacimento ordinati in via cautelare, e rigettava la domanda di risarcimento dei danni.

All’esito dell’impugnazione principale interposta dal danneggiato e dell’impugnazione incidentale proposta dai danneggianti, la Corte d’appello, in accoglimento del gravame principale nonché in parziale accoglimento del gravame incidentale, condannava i proprietari esclusivi del terrazzo al pagamento, in favore del proprietario dell’unità abitativa sottostante, della somma di euro 9.000,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura. Condannava, altresì, il proprietario dell’immobile sottostante al rimborso, in favore dei proprietari del terrazzo di copertura, della maggior somma corrisposta per il rifacimento integrale del terrazzo, in esecuzione dell’emesso provvedimento cautelare.

Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito, proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, i proprietari del terrazzo. Resisteva con controricorso il proprietario dell’appartamento sottostante, che spiegava altresì ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

Con il ricorso incidentale il condomino proprietario dell’unità abitativa sottostante denunciava che, accertata correttamente l’estraneità del condominio generale e statuita pertanto l’imputabilità dei danni ai convenuti, la Corte di merito avesse poi contraddittoriamente ed erroneamente ritenuto di ricorrere anche ad un’applicazione analogica dell’art. 1125 c.c. (correttamente escludendo quella dell’art. 1126 c.c.), il quale accolla le spese relative alla manutenzione in parti uguali ai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti.

La questione affrontata dall’ordinanza in commento concerne il tema dell’applicabilità del principio secondo cui le spese di manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e ...

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