L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato da un contenuto formativo, in cui il datore di lavoro è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire le competenze professionali adeguate alle mansioni per cui è stato assunto.
Per tale ragione, proprio in considerazione della necessità da parte dell’apprendista di formarsi, al datore di lavoro sono riconosciuti diversi benefici, tra cui un regime contributivo particolarmente vantaggioso, che esamineremo.
Guardando innanzitutto alla disciplina normativa, il contratto di apprendistato è regolamentato dagli artt. 41-47 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015).
Tale tipologia contrattuale è, a parte i casi particolari che vedremo, rivolta ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni, anche se per le regioni e le province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, la contrattazione collettiva può definire specifiche modalità di utilizzo di tale contratto, anche a tempo determinato, per le attività stagionali.
Da un punto di vista formale, l’apprendistato prevede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI) che può essere redatto anche in forma sintetica all’interno del contratto stesso, contestualmente all’assunzione, oppure definito in base a moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
In dettaglio, le tipologie di apprendistato si articolano in:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di seguito, anche “apprendistato di primo livello”);
- apprendistato professionalizzante (di seguito, anche “apprendistato di secondo livello”);
- apprendistato di alta formazione e di ricerca (di seguito, anche “apprendistato di terzo livello”).