Le comproprietarie di uno stabile, con annesso cortile, evocavano in giudizio il condominio del confinante edificio, sulla cui facciata insisteva uno dei lati perimetrali del cortile. Chiedevano che si accertasse e dichiarasse che era stata costituita, in favore del condominio convenuto, solo ed esclusivamente una servitù di passaggio pedonale mentre il condominio aveva posizionato nel cortile dei bidoni dell’immondizia e dei sacchi di rifiuti di vario genere. Ritenendo che siffatta condotta costituisse violazione del loro diritto di proprietà, chiedevano, quindi, la condanna del condominio al ripristino dello status quo ante e alla rimozione di tutto quanto vi era stato indebitamente collocato.
Il condominio si costituiva e instava per il rigetto dell’avversa domanda; in via riconvenzionale, chiedeva che fosse dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione del diritto d’uso o del diritto di servitù a carico del cortile di proprietà delle attrici.
L’adito tribunale rigettava la domanda delle attrici, opinando per il difetto di legittimazione passiva del condominio, nonché la domanda riconvenzionale del condominio.
Proposto appello da parte delle attrici e appello incidentale da parte del condominio, la Corte territoriale rigettava sia il gravame principale sia il gravame incidentale e compensava integralmente le spese del grado. In particolare, il giudice dell’impugnazione confermava il difetto di legittimazione passiva dell’amministratore del condominio, sostenendo che tale legittimazione si sarebbe radicata solo ove fosse stato controverso un bene annoverabile tra quelli di cui all’art. 1117 c.c. Evidenziava che, viceversa, nella fattispecie il bene oggetto di causa – ossia l’area cortilizia – non costituiva un bene condominiale, bensì un bene di proprietà esclusiva delle attrici, sicché doveva essere disconosciuta la legittimazione passiva del condominio, tanto più che l’uso improprio del cortile doveva ascriversi ai singoli condòmini.
Attraverso il proposto ricorso in cassazione le ricorrenti hanno dedotto la violazione ...