Aspetti generali
Il rimborso “anomalo” è una procedura, su istanza di parte, mediante la quale, in presenza di imposte, sanzioni, interessi, accessorii, versati al fisco in misura superiore rispetto a quanto dovuto, i contribuenti possono richiederne la restituzione.
Questa procedura residuale consente ai contribuenti di impugnare avanti la CTP “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”, come consentito dall’art. 19, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 546/1992.
Ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 21 del medesimo decreto, tale ricorso “può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.
Il presupposto per la restituzione dovrebbe poter essere individuato nella data in cui si verifica il presupposto per la restituzione delle somme indebitamente pagate.
Gli interessi collegati al rimborso dovrebbero seguire le modalità di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 602/1973 (imposte sui redditi) e all’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 (IVA), con computo dalla data del versamento.
La ripetizione dell’indebito
Il generale principio della ripetizione dell’indebito, ossia del diritto ad avere la restituzione di ciò che si è pagato in assenza di un dovere giuridico di pagare, deve seguire in materia tributaria delle disposizioni specifiche che prevedono la presentazione di un’istanza di parte.
Secondo la Cassazione (sentenza n. 7069 dell'8.4.2015), il pagamento dell’indebito è l'esecuzione di una prestazione non dovuta. L’indebito è ...