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Il decreto fiscale n. 119 è legge: cosa cambia rispetto alla versione del 23 ottobre nella definizione agevolata delle controversie tributarie

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Fisco

Il decreto fiscale n. 119 è legge: cosa cambia rispetto alla versione del 23 ottobre nella definizione agevolata delle controversie tributarie

lunedì, 17 dicembre 2018

Il 13 dicembre 2018, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di conversione in legge del decreto del 23 ottobre 2018 n. 119 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria collegato alla legge di bilancio 2019.
Il testo del decreto conclusivo risulta particolarmente articolato e complesso, sebbene sia stato accolto con favore dalla Camera che lo ha approvato senza alcun emendamento né articolo aggiuntivo rispetto al contenuto già passato al Senato, ma con modifiche rispetto alla precedente versione del 23 ottobre scorso. Vediamo in dettaglio cosa cambia specificamente nella definizione agevolata delle controversie tributarie.

Con la conversione in legge del decreto fiscale n. 119, il Capo I della norma risulta oggi composto da ben 11 articoli, rispetto ai 9 della prima versione emanata il 23 ottobre 2018; esso è rubricato Disposizioni in materia di pacificazione fiscale. Anche l’art. 6, che fa parte del gruppo di articoli del Capo I, riferito alla definizione agevolata delle liti pendenti, ha subìto variazioni rispetto al contenuto presentato dallo stesso articolo in data 23 ottobre 2018. Sono infatti stati aggiunti alcuni commi assenti nella prima versione del testo.


Di seguito, il dettaglio di come si presenta il contenuto dell’articolo 6 nella nuova e definitiva versione approvata da Camera e Senato.


Il contenuto del comma 1 dell’art. 6 resta il medesimo e prevede la possibilità di definire in modo agevolato le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, mediante domanda del soggetto che ha avviato l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione ed il pagamento di un importo pari al valore della controversia calcolato secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992. In  caso  di ricorso  pendente  iscritto  nel  primo  grado, comma aggiunto nella versione odierna, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore  della  controversia.

 

Il comma 2 modificato rispetto alla precedente veste, prevede che, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto, le controversie potranno essere definite con il pagamento:

 

  • del 40% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado ...
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