 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
Articoli
Pulizia e illuminazione scale: la ripartizione delle spese dipende dalla portata dell’uso

Articolo

Condominio

Pulizia e illuminazione scale: la ripartizione delle spese dipende dalla portata dell’uso

lunedì, 10 dicembre 2018

La delibera con cui l’assemblea condominiale decide di ripartire le spese di pulizia ed illuminazione delle scale in proporzione dei millesimi di proprietà ex art. 1123, comma 1 è nulla se è adottata con il criterio della maggioranza, piuttosto che all’unanimità dei consensi, in quanto incide sulla misura degli obblighi individuati dalla legge ovvero dal contratto a carico dei singoli condomini.

Per tali spese vige, infatti, il criterio generale della proporzionalità dell’uso ex artt. 1123, commi 2 e 3 e 1124 c.c., che trova la sua ratio nel minore godimento delle scale da parte dei condomini dei piani bassi rispetto a quello di coloro che abitano i piani alti.

Il caso affrontato da Cass. n. 29217/2018

Nella vicenda in esame la Corte di Cassazione interviene a dirimere ogni dubbio circa il regime giuridico delle spese relative alla pulizia ed all’illuminazione delle scale condominiali, dettando, conformemente ai suoi precedenti, le linee direttive per individuare la procedura volta alla modifica dei criteri di ripartizione delle stesse gravanti su ciascun condomino.

In particolare, nella fattispecie concreta, un condomino si vedeva rigettare in primo grado l’impugnazione ex art. 1137 c.c. contro la delibera che, in sede di consuntivo, aveva ripartito le spese di pulizia e di illuminazione delle scale in proporzione dei millesimi di proprietà, ex art. 1123, comma 1, c.c., e non in proporzione alla misura dell’uso ai sensi degli artt. 1123, commi 2 e 3, e 1124 c.c.; successivamente, anche la Corte di Appello di Milano riteneva legittima la deliberazione di riparto, dovendosi, secondo la ricostruzione, escludere che al condomino, benché abitante al pian terreno, fosse precluso l’uso delle scale.

Si osservava, inoltre, che dal regolamento condominiale emergeva alla stregua degli artt. 12 (circa la gestione comune del servizio di illuminazione) e 14 (circa, appunto, la ripartizione delle spese, tra l’altro, di illuminazione comune, da operare in base ai millesimi) anche l’accettazione da parte dei condomini dell’utilizzo del criterio dei millesimi per la ripartizione delle spese relative all’illuminazione comune.

Veniva, quindi, adita la Suprema Corte, la quale, con la sentenza in commento prende posizione su entrambe le questioni sorte.

Ed, infatti, per ciò che concerne, in generale, le spese di pulizia ed illuminazione delle scale condominiali si afferma che queste seguono il criterio di proporzionalità rispetto all’uso delle stesse da parte di ciascun condomino per identità di ratio con l’art. ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati