 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
Home
Articoli
L' imponibilità ai fini IMU dell' area edificabile: esame del caso in cui l'utilizzo edificatorio sia precluso

Articolo

Fisco

L' imponibilità ai fini IMU dell' area edificabile: esame del caso in cui l'utilizzo edificatorio sia precluso

giovedì, 29 novembre 2018

La definizione di area fabbricabile, ai fini tributari, non è mai stata agevole né tanto meno univoca e la questione relativa all’imponibilità delle aree edificabili nel caso in cui su di esse gravi un vincolo di inedificabilità non si può dire che non sia stata nel tempo approfondita sia in giurisprudenza che in dottrina, tanto che in proposito è stata necessario un intervento del legislatore che con l’articolo 36, comma 2 del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito in Legge n. 248 del  4 agosto 2006) ha fornito un’interpretazione autentica delle norme in materia, secondo cui “Ai fini dell’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

Ciononostante, in data 7 settembre u.s. la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21761, ha avuto modo di esprimersi nuovamente in materia di imponibilità ai fini ICI (ma le conclusioni raggiunte dagli Ermellini, ed è qui il punto interessante, possono essere estese ad IMU e TASI), stabilendo che i vincoli di inedificabilità specifici relativi ad una particolare area non riqualificano l’area stessa ai fini fiscali. Di conseguenza, se in base allo strumento urbanistico vigente (o anche solo approvato dall’Amministrazione comunale competente per territorio), il lotto di terreno risulta essere collocato in zone anche solo teoricamente edificabili, ed anche nel caso in cui su di esso gravino vincoli di inedificabilità, comunque la base imponibile deve essere determinata facendo riferimento al valore venale in comune commercio, non a quello catastale, valorizzandolo sulla base dei parametri di cui all’articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/1992. Le limitazioni alle possibilità di utilizzo edificatorio del terreno non fanno quindi mutare la qualificazione del terreno, che non cessa di essere edificabile tornando ad essere agricolo, ma incidono unicamente sulla sua valorizzazione.

Al fine di chiarire la portata della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in commento sarà opportuno approfondire con un qualche dettaglio la questione sia relativamente alla qualifica di edificabilità di un’area sia in merito alla sua tassazione.

La fattispecie costituita dalle aree edificabili è soggetta a tassazione facendo riferimento ad una base imponibile che viene determinata in riferimento al cosiddetto “valore venale in comune commercio”. In proposito, l’art. 5, c. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 prevede quanto segue: “Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli ...

  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati