L'art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto un credito d'imposta per talune spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese prevista dal Piano Nazionale Impresa 4.0. In altri termini le imprese che sostengono delle spese in formazione del personale in specifici ambiti previsti dal piano industria 4.0 possono fruire di credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2018. Con il Decreto 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU 143 del 22 giugno 2018, sono state inoltre pubblicate le regole attuative relative al credito di imposta in commento.
Tale agevolazione è strettamente connessa agli investimenti agevolati in iper ammortamento ma non è vincolata ad essi: un’impresa può sostenere costi in formazione del personale 4.0 senza contestualmente fruire dell’iper ammortamento. Le due agevolazioni sono tra loro “connesse” poiché è altamente probabile per un’impresa, che ha effettuato investimenti in iper ammortamento, aver necessità di formare il personale da impiegare nell’utilizzo dei nuovi sistemi e strumenti 4.0.
Ambito soggettivo
Tutte le imprese residenti nel territorio dello stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta 2018.
Il credito d'imposta non si applica alle "imprese in difficoltà", così come definite dall'art. 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Ambito oggettivo e decorrenza
Le imprese beneficiare possono fruire di un credito d’imposta pari al 40% dell’ammontare delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per le ore impegnate in corsi di formazione volti ad acquisire o consolidare le conoscenze su tecnologie Impresa 4.0 applicate negli ambiti delle attività di vendita/marketing, informatica e tecniche/tecnologie di produzione.
Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato; anche per il personale titolare di un contratto di apprendistato sono ammissibili le attività di formazione relative all'acquisizione delle competenze nelle tecnologie indicate.
Attenzione: l'eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all'impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l'applicazione del credito d'imposta.
Rientrano nell'ambito oggettivo dell'agevolazione anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205/2017 (tabella sotto riportata) e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Il beneficio è subordinato alla condizione che le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali depositati nel rispetto dell’art 14 del DLgs 151/2015, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa (ai sensi del DPR 445/2000) sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attività formative.
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione (o Provincia autonoma) in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a Università pubbliche o private, o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 e a soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37.
Attenzione: non sono ammissibili le spese relative alla formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Adempimenti procedurali
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile sono ammissibili entro il limite massimo di 5.000 euro.
Ai fini dei successivi controlli le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Oltre alla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie sono comunque tenute a conservare l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia. Con riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente (o dal soggetto formatore esterno all'impresa).
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo; in particolare vanno indicati i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione.
Non trovano applicazione i limiti annuali di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (quadro RU del Modello redditi) mentre si applica il limite degli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014). Il credito d'imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento UE n. 651/2014.
Il credito d'imposta per la formazione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, subordinatamente all’avvenuta certificazione. Il credito attribuito non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
Le attività di formazione ammissibili
Come anticipato, sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
- big data e analisi dei dati,
- cloud e fog computing,
- cyber security,
- sistemi cyber-fisici,
- prototipazione rapida,
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
- robotica avanzata e collaborativa,
- interfaccia uomo macchina,
- manifattura additiva,
- internet delle cose e delle macchine,
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Le tecnologie sopra elencate devono essere applicate negli ambiti elencati nella tabella sotto riportata (allegato A, legge di bilancio 2018).
VENDITA E MARKETING
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INFORMATICA
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TECNICHE E TECNOLOGIE DI PRODUZIONE
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