Nel presente contributo si esaminano le caratteristiche, i vantaggi e il funzionamento, in particolare, della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 2, D.L. 23.10.2018, n. 119).
Al riguardo, sono da tenere presenti anche le prime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (diffuse tramite il sito Internet dell’Agenzia), nonché le norme attuative contenute nel provvedimento n. 298724/2018.
Aspetti generali
Gli atti definibili ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 119/2018 sono:
- gli avvisi di accertamento;
- gli avvisi di rettifica;
- gli avvisi di liquidazione;
- gli atti di recupero.
Deve però trattarsi di atti:
- notificati entro la data di entrata in vigore del decreto (24.10.2018):
- non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data (non devono essere scaduti i termini per l’impugnazione, generalmente fissati in 60 giorni, fatta salva la possibilità di avvalersi degli ulteriori 90 giorni previsti se è presentata istanza di accertamento con adesione).
La definizione avviene mediante il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro:
- 30 giorni dal 24.10.2018 (termine: 23.11.2018);
- (ovvero) entro il più ampio termine di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 19.6.1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del decreto. Tale ultimo termine è quello concesso per il ricorso (ordinariamente, 60 giorni): se quindi il termine per il ricorso rimane più ampio di quello di 30 giorni dal 24.10.2018, la definizione può avvenire entro tale termine più lungo.
Il principio da osservare, in ogni caso, è che per poter definire l’accertamento i termini per il ricorso devono essere ancora aperti: ...