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Valore probatorio della fattura in giudizio al tempo della fatturazione elettronica

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Fisco

Valore probatorio della fattura in giudizio al tempo della fatturazione elettronica

giovedì, 15 novembre 2018

Una fattura, indipendentemente dal modo in cui viene generata, se in formato cartaceo o come documento nativo digitale, costituisce anche nel contesto del processo telematico valida prova per attestare l’esistenza di un diritto in giudizio o ingiungere al creditore di effettuare il pagamento di un credito rimasto insoluto, anche se poi la fattura da sola non basta, quando viene contestata l’esistenza del credito con un’opposizione al decreto ingiuntivo (Cass. n. 9542/2018) e quindi è utile allegare sin dall’atto introduttivo del processo l’estratto delle scritture contabili in cui le stesse sono registrate autenticato dal notaio. Ad ogni modo, con l’introduzione della fattura elettronica tra privati ci si domanda come gestire tale documento informatico quando deve essere allegato ad un ricorso o ad altro atto nel processo telematico e cosa nel concreto deve essere inserito nella busta: il duplicato generato dallo SDI? La copia informatica in pdf? E poi l’attestazione di conformità all’originale va inserita in ogni caso?

Scritto da: Spedicato Annalisa

Secondo le ormai trascorse disposizioni normative, nell’ambito di un processo per decreto ingiuntivo per il recupero di un credito vantato da un imprenditore nei confronti di un altro o in altre azioni giudiziarie in cui l’imprenditore o il professionista avevano la necessità di presentare le fatture per provare l’esistenza del proprio credito rimasto insoluto o la fondatezza del proprio diritto nei confronti di un altro soggetto, tali documenti venivano presentati in allegato all’atto introduttivo del processo in formato cartaceo.

Poi è giunto il processo telematico, dove sino ad oggi, generalmente, dalla fattura cartacea, documento originale analogico, veniva estratta copia informatica che acquisiva valore legale in giudizio se prodotta nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 22, in questo caso, comma 1 bis del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), in base al quale è ammesso anche effettuare la scansione del documento analogico originale per estrarre dallo stesso copia, ottenendo così l’immagine del documento analogico su supporto informatico; l’articolo del CAD chiede infatti che per avere valore in giudizio la copia per immagine deve essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. Tanto bastava perché la nostra fattura analogica potesse diventare copia digitale valida da allegare all’atto di citazione, al ricorso, alle memorie difensive ex art. 183 cpc o ad altro atto nel processo telematico e provare così le nostre ragioni. Non era necessaria dunque firma digitale, ma solo l’attestazione di conformità all’originale; il processo di scansione e trasformazione in file pdf è tale da garantire l’integrità del documento e la sua autenticità, ...

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