La normativa in materia di rivalutazione TFR è rimasta invariata per anni, e solo tre anni fa ha avuto una modifica, consistente nella variazione dell’aliquota di tassazione, che è passata (dal 2015, appunto) dallo storico 11% al 17%, che vale quindi anche per quest’anno (variazione apportata dalla Legge di Stabilità 2015: L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 623).
Preliminarmente, però, rileviamo che dopo l’avvio massiccio (dal 2007) della previdenza complementare e/o eventualmente del versamento obbligatorio al fondo di Tesoreria dell’INPS (per le aziende con almeno 50 dipendenti) delle quote di TFR maturate, gli adempimenti inerenti alla rivalutazione del TFR e l’imposta sostitutiva sono stati a suo tempo delineati nel “TFR-Forum” del maggio 2007, organizzato dai Consulenti del lavoro, Ministero del lavoro, Agenzia delle entrate, INPS e stampa specializzata, e dai pochi dettagli in più che sono poi stati dati con la Circ. dell’Agenzia delle entrate n. 70 del 18 dicembre 2007 (par. 7) e con il Mess. INPS n. 5859 del 7 marzo 2008 (par. 2).
Dal “TFR-Forum” e dai citati documenti di prassi, ancor oggi tutti validi, si è avuta conferma di quanto segue:
- le quote di TFR che vengono periodicamente versate ai vari fondi di previdenza complementare a cui i lavoratori hanno aderito, non sono più considerate TFR a disposizione del lavoratore presso il datore di lavoro, per cui il datore stesso non deve riconoscere alcuna rivalutazione e non deve, quindi, calcolare nessuna imposta sostitutiva;
- i TFR che vengono mantenuti in azienda, invece, continuano ad essere soggetti alla normativa ormai nota; pertanto, in relazione ad essi continuano ad applicarsi la rivalutazione e la corrispondente imposta sostitutiva; ciò interessa:
- il TFR maturato fino ...