Le fatture, le bolle, le quietanze, le note e gli altri documenti, riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate a IVA, sono esenti dall'imposta di bollo; al contrario, ogni altro documento non soggetto ad IVA e non rientrante nella suddetta ipotesi di esenzione, dovrà essere assoggettato ad imposta di bollo di 2 euro, qualora il corrispettivo documentato sia di importo superiore a 77,47 euro. In tal caso, anche le note di accredito e le note di addebito emesse senza l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, se di importo superiore a 77,47 euro, dovranno essere assoggettate ad imposta di bollo.
Pertanto, in linea generale l'imposta di bollo è assolta alternativamente all'imposta sul valore aggiunto. Fino al 31 dicembre 2018, tale imposta continua ad esser assolta con gli ordinari metodi di applicazione, ossia tramite apposizione fisica della marca o in modalità virtuale, secondo le preferenze degli operatori. Nel primo caso l’imposta è assolta applicando fisicamente la marca sulla fattura che resta in possesso del soggetto emittente, consegnando una copia della fattura al cliente (ad esempio con un pdf a mezzo mail); per garantire a quest’ultimo il corretto assolvimento del bollo, è consuetudine citare in fattura la dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale” in possesso del cedente, con esposizione del numero identificativo della marca. Si ricorda, infatti, che il cedente e il cessionario dell’operazione sono responsabili in solido nel pagamento dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 22 del DPR 642/1972.
Imposta di bollo virtuale su fatture elettroniche
Dal 1° gennaio 2019, invece, con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica l’imposta di bollo potrà essere assolta solo in modalità virtuale. Infatti, la fattura con valenza ai fini fiscali e civilistici sarà solo il file xml trasmesso/ricevuto al/dal Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle entrate.
Nella gestione della fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019, occorre ...