Il caso
Due condomini impugnano la delibera di approvazione di un bilancio consuntivo e la successiva delibera di approvazione del bilancio preventivo per l’anno seguente, prospettandone per un verso la nullità – in quanto assunte da soggetto non validamente costituito (altro ritenendosi il condominio realmente legittimato, in particolare quello tra i soci della cooperativa edilizia assegnatari degli alloggi da quest’ultima costruiti, tra i quali quelli appartenenti agli attori) – e, per altro verso, l’annullabilità, in quanto non conformi ai criteri di ripartizione delle spese dettati dagli artt. 1123 e 1124 c.c., in mancanza di regolamento di condominio e, comunque, in quanto attestanti debiti a loro carico per importi discordanti nonché crediti per compensi vantati dall’amministratore in relazione a spese straordinarie non documentate o, in ogni caso, eccessive.
Gli attori, in quanto assenti alle assemblee deliberanti, usufruiscono del termine di 30 giorni fissato dall’art. 1137 c.c. per l’impugnativa, considerando come dies a quo il giorno del ritiro del plico, spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno, presso l’ufficio postale ove era stato depositato dopo il primo tentativo di consegna non andato a buon fine, in luogo di quello, di gran lunga precedente, di rilascio dell’avviso di giacenza del medesimo plico presso l’ufficio postale da parte dell’agente notificatore.
Il condominio convenuto eccepisce l’inammissibilità dell’azione per decadenza degli attori dal diritto di impugnare le deliberazioni, dovendosi considerare il dies a quo del termine ex art. 1137 c.c. coincidente con quello di rilascio dell’avviso di giacenza, antecedente di ben oltre trenta giorni rispetto alla data della notifica della citazione introduttiva del giudizio.
Nel merito, il convenuto deduce l’esistenza del condominio che aveva assunto le deliberazioni, a seguito dell’assegnazione in proprietà di tutti gli alloggi della cooperativa edilizia, e rivendica la regolarità delle delibere impugnate.
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