Una delle principali novità previste dalla V direttiva (direttiva n. 2018/843) sull’ antiriciclaggio e contrasto al finanziamento al terrorismo riguarda l’estensione dei soggetti che possono aver accesso ai dati contenuti nei Registri in cui sono contenute le informazioni sul titolare effettivo di società o altre entità giuridiche, del trust o degli istituti giuridici affini.
La V direttiva, infatti, a differenza della sua omologa precedente, prevede che possano aver accesso alle informazioni riferite alla effettiva titolarità di società o altri enti giuridici affini non solo autorità competenti, soggetti vincolati ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, ma anche il pubblico. Mediante tale norma, chiunque pertanto potrà informarsi su chi è l’effettivo titolare di una società o una persona giuridica.
Con specifico riferimento ai trust e agli istituti giuridici affini, la nuova direttiva stabilisce invece che possono accedere alle informazioni riferite alla titolarità effettiva, oltre alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione e ai soggetti obbligati, nel quadro dell’adeguata verifica della clientela (secondo quanto già previsto dalla IV direttiva antiriciclaggio) anche qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse e qualunque persona fisica o giuridica che faccia una richiesta scritta in relazione a un trust o a un istituto giuridico affine che detiene una partecipazione di controllo in una società o in un altro soggetto giuridico diverso da quelli di cui all’articolo 30, paragrafo 1 della stessa direttiva, attraverso il possesso, diretto o indiretto, anche tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi.
Quali saranno le informazioni a disposizione
Il pubblico e i soggetti privati in merito all'accesso alle informazioni su trust o istituti giuridici affini dovranno poter avere accesso almeno ad informazioni di base quali il nome, il mese e anno di nascita, il paese di ...