 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
x Chiudi
  • Accedi
  • |
  • SHOP
  • |
  • @ Contattaci
Consulenza.it - L'informazione integrata per professionisti e aziende
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende
Ricerca avanzata
MENU
  • home HOME
  • News
  • Articoli
  • Video
  • Scadenze
  • Formazione
  • Guide
  • CCNL
  • Banche Dati Consulenza Buffetti
Home
Articoli
La festività del 4 novembre in busta paga

Articolo

Lavoro

La festività del 4 novembre in busta paga

venerdì, 02 novembre 2018
Scritto da: Quintavalle Rossella

L’art. 1 della legge n. 54 del 5 marzo 1977 stabiliva che, a decorrere dall’anno 1977, alcuni giorni cessavano di essere considerati festivi agli effetti civili, quali Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo. La stessa norma decretava inoltre che a decorrere dal medesimo anno, la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell’Unità Nazionale avrebbero avuto luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre, cessando anch’esse di essere considerate festive nelle giornate del 2 giugno e 4 novembre.

E mentre il 2 giugno, festa della Repubblica, a decorrere dall’anno 2001 tornava ad essere considerata giorno di festa ad opera a dalla legge n. 336/2000, per il 4 novembre nulla ad oggi è mutato. Tale statuizione definitiva ha portato inevitabili riflessi sulla busta paga e sulla modalità di gestione del relativo trattamento economico da erogare al lavoratore quale festività cadente di domenica e a seconda se la prestazione lavorativa sia o meno effettuata.

È importante ricordare che la norma cui fare riferimento in materia di festività è ancora oggi la legge n. 260 del 27 maggio 1949 che, oltre a fornire un elenco dei giorni considerati festivi (rispetto ai quali nel tempo sono comunque intervenute norme che hanno soppresso e ripristinato alcune delle festività ivi previste), ne stabilisce anche l’osservanza del completo orario festivo con conseguente astensione dal lavoro. L’art. 5, come novellato dalla legge n. 90 del 31 marzo 1954, ne ha stabilito il trattamento economico che datori di lavoro pubblici e privati devono applicare a favore dei lavoratori dipendenti, distinguendo a seconda della modalità di retribuzione dei lavoratori, in misura fissa, ad ore o a provvigione:

  • ai lavoratori retribuiti in misura ...
  • Se sei già registrato o abbonato effettua il login
  • Se vuoi abbonarti, scopri tutte le offerte.
Consulenza Buffetti - il portale dei professionisti e delle aziende

Consulenza.it è di proprietà di Gruppo Buffetti S.p.A. - tutti i diritti sono riservati
Direttore Responsabile: Emidio Lenzi

consulenza@buffetti.it - 06 23 19 51

Gruppo Buffetti S.p.A. con unico azionista - Via Filippo Caruso 23 - 00173 ROMA
P.IVA 04533641009 - C. Fiscale 00248370546 - Iscrizione Registro Imprese REA 776017
Capitale Sociale: € 10.000.000,00 i.v. - Registro A.E.E. n. IT08020000003689

  • Privacy Policy
  • Termini di Servizio
  • Cookie Policy
  • Credits
Dimenticato la password? oppure il nome utente?
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati