L’art. 1 della legge n. 54 del 5 marzo 1977 stabiliva che, a decorrere dall’anno 1977, alcuni giorni cessavano di essere considerati festivi agli effetti civili, quali Epifania, S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo. La stessa norma decretava inoltre che a decorrere dal medesimo anno, la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell’Unità Nazionale avrebbero avuto luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre, cessando anch’esse di essere considerate festive nelle giornate del 2 giugno e 4 novembre.
E mentre il 2 giugno, festa della Repubblica, a decorrere dall’anno 2001 tornava ad essere considerata giorno di festa ad opera a dalla legge n. 336/2000, per il 4 novembre nulla ad oggi è mutato. Tale statuizione definitiva ha portato inevitabili riflessi sulla busta paga e sulla modalità di gestione del relativo trattamento economico da erogare al lavoratore quale festività cadente di domenica e a seconda se la prestazione lavorativa sia o meno effettuata.
È importante ricordare che la norma cui fare riferimento in materia di festività è ancora oggi la legge n. 260 del 27 maggio 1949 che, oltre a fornire un elenco dei giorni considerati festivi (rispetto ai quali nel tempo sono comunque intervenute norme che hanno soppresso e ripristinato alcune delle festività ivi previste), ne stabilisce anche l’osservanza del completo orario festivo con conseguente astensione dal lavoro. L’art. 5, come novellato dalla legge n. 90 del 31 marzo 1954, ne ha stabilito il trattamento economico che datori di lavoro pubblici e privati devono applicare a favore dei lavoratori dipendenti, distinguendo a seconda della modalità di retribuzione dei lavoratori, in misura fissa, ad ore o a provvigione:
- ai lavoratori retribuiti in misura ...