Tale meccanismo determina una variazione delle ordinarie modalità di fatturazione, relative all’operazione effettuata dal cedente/prestatore nei confronti del cessionario/committente. In particolare, in base all’art.17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, il meccanismo opera nel modo seguente:
- il cedente/prestatore emette fattura al cessionario/committente senza applicazione dell’IVA, in osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (articolo 21 e seguenti del D.P.R. 633/1972), indicando la norma che lo esenta dall’applicazione dell’imposta (per il settore edile, art. 17, comma 6, lett. a, a-bis, a-ter, del D.P.R. n. 633/1972);
- il cessionario/committente integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento della fattura o, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese (di cui all’art.23 o 24 del D.P.R. 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all'art.25 del citato D.P.R 633/1972).
Inoltre, è opportuno evidenziare che, in generale, la responsabilità per la corretta applicazione dell’aliquota IVA (aliquote del 4%, 10% e 22% per il settore edilizio) grava su colui che esegue la cessione del bene o la prestazione del servizio e che è tenuto al versamento dell'imposta a favore dell'Erario. In caso di applicazione del reverse charge relativamente alle operazioni rese nel settore edile, l'onere di versamento è trasferito dal cedente/prestatore al cessionario/committente, ossia al soggetto a favore del quale viene resa la prestazione. Ciò comporta che su quest'ultimo ricada la responsabilità dell'individuazione della corretta aliquota IVA da applicare.
REVERSE CHARGE NEL SUBAPPALTO EDILE
Sin dal 1° gennaio 2007, il meccanismo dell’inversione contabile si applica alle prestazioni rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti ...