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Spesometro 2018: come sanare gli errori commessi

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Fisco

Spesometro 2018: come sanare gli errori commessi

lunedì, 29 ottobre 2018

La comunicazione dati fatture, il cosiddetto spesometro, è un adempimento che sarà abrogato dal 2019, in virtù delle semplificazioni previste con l'introduzione della fatturazione elettronica. Analizziamo le ipotesi di ravvedimento per il contribuente che si accorge di aver inviato dati errati o di aver dimenticato alcune fatture oggetto della comunicazione.

Scritto da: Dimitri Simone

Il DL 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. 225/2016, ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'invio dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità su base annuale) e l'invio trimestrale dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (modello LIPE). In linea generale, la trasmissione dei dati fatture deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre di riferimento; in alternativa, è possibile effettuare la trasmissione con cadenza semestrale (entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre).

L’Agenzia delle Entrate provvede ad incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA con quelli dello spesometro, oltre che con i versamenti effettuati; le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente o dell'intermediario abilitato.

Oltre all'introduzione dei suddetti adempimenti, il DL 193/2016 ha definito gli aspetti sanzionatori legati alle ipotesi di omissioni o di errori nella trasmissione dei dati. Sul versante dello spesometro, in caso di omissioni o errata trasmissione dei dati delle fatture è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Inoltre, in caso di trasmissione dei dati corretti entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria è prevista la riduzione della sanzione alla metà, entro il limite massimo di 500 euro.

Con la Risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, in caso di errori od omissione, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472. L’omessa o errata trasmissione dei dati fatture può essere regolarizzata inviando la comunicazione inizialmente omessa o errata, applicando alla sanzione di cui all’art. 11, c. 2-bis, del D. Lgs. 471/1997 le riduzioni previste dall’art. ...

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